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Le nuove norme antiriciclaggio: cosa l’imprenditore deve sapere
Tecnica
Martedì 29 Aprile 2008 13:53
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assegno.jpgDal 30 Aprile 2008 entrano in vigore le nuove regole in materia di antiriciclaggio nell’uso dei contanti, degli assegni e dei libretti al portatore. Ecco le principali novità introdotte.

Soglie massime: Divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali, o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo, quando il valore da trasferire, anche con modalità frazionate, è superiore a 5 mila euro.

Trasferibilità: Obbligo di indicare il nome o ragione sociale del beneficiario e di apporre la clausola non trasferibile per gli assegni bancari o postali emessi per importo pari o superiore a 5 mila euro. Tutti i nuovi libretti di assegni saranno già muniti della clausola di non trasferibilità.

Per i carnet di assegni in possesso dei clienti alla data del 30 aprile 2008 è possibile utilizzarli fino ad esaurimento, ma nel caso in cui rechino un importo superiore a 5000 Euro bisogna indicare il nome o ragione sociale del beneficiario e apporre la clausola non trasferibile. Imposta di bollo: Obbligo per le Banche e Poste Italiane di rilasciare carnet di assegni liberi, con importo inferiore a 5 mila euro, contro il pagamento di Euro 1,50 per ogni modulo a titolo di imposta di bollo.

Facoltà per il cliente di chiedere,per iscritto, l’emissione di assegni circolari di importo inferiore a 5 mila euro in forma libera contro il pagamento di Euro 1,50 per modulo a titolo di imposta di bollo. Girata: Potranno essere oggetto di girata solo gli assegni emessi in forma libera recanti un importo inferiore a 5.000 Euro, ciascuna girata dovrà recare, a pena la nullità, il codice fiscale del girante. Per gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente “ a me medesimo”, nessun tetto di importo e’ stabilito ma potranno essere girati unicamente all’incasso ad una Banca o alle Poste Italiane.

Sanzioni: E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nella misura dall’1% al 40% dell’importo trasferito nel caso in cui non siano rispettate le prescrizioni sopra riportate.

 
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