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Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato e senza modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera. Il provvedimento interviene su 6 elementi cruciali :
1. Ricapitalizzazione delle banche italiane: il ministero dell'Economia è autorizzato a sostenere finanziariamente gli istituti bancari che si trovino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. L'intervento del Ministero dell'economia riguarda l'aumento di capitale sociale delle banche e può intervenire attraverso la sottoscrizione diretta di nuove azioni attraverso la quale il Ministero diviene socio della banca emittente oppure la concessione di garanzie statali per la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale da parte di altri soggetti.
2. Procedure straordinarie : viene esteso all'ipotesi di "gravi crisi di liquidità" il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria delle banche. Le operazioni di ricapitalizzazione degli istituti bancari effettuate con l'intervento dello Stato sono applicabili anche alle banche sottoposte a tali procedure straordinarie
3. Conti e depositi dormienti: le nuove disposizioni, che modificano e integrano la Finanziaria per il 2006, intervenendo sulla procedura finalizzata all'acquisizione, in favore del fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, degli assegni circolari non riscossi, degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione del ramo vita, delle somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.
4. Deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie e garanzia statale sui finanziamenti della Banca d'Italia : si stabilisce che qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.
5. Garanzia dello Stato sulle passività delle banche e operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche: si tratta di una norma che autorizza - fino al 31 dicembre 2009 - il ministero dell'Economia a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva al 13 ottobre 2008. Inoltre, il ministero dell'Economia potrà effettuare, fino al 31 dicembre 2009, operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti. Il ministero dell'Economia è autorizzato fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, per ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
6. Garanzia statale a favore dei depositanti: viene integrata la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell'ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del ministero dell'Economia, di una garanzia statale a favore dei depositanti, che può essere concessa fino a 36 mesi dall'entrata in vigore delle norme.
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