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Disposizioni operative - legge 662
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fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

 

legge 662/96 art. 2 comma 100 lett. a); legge 266 /97 art. 15 ; d.m. 248/99 – decreto del ministro delle attività produttive del 18.4.05 - decreto del ministro delle attività produttive e del ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20.6.2005 - decreto del ministro delle attività produttive del 23.9.05.

 
disposizioni operative
 
INDICE
pag.

PARTE I – DEFINIZIONI.......................................................................................….…..........

4
 
 

PARTE II – GARANZIA DIRETTA.........................................................................….….......

7

a. richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili............................................…..….....

7

b. ammissione all’intervento del fondo..................................................................….…..

13

c. attivazione della garanzia..................................................................................……....

17

d. prenotazione della garanzia da parte delle pmi

19
 
 

PARTE III – CONTROGARANZIA.................................................................................……

22

a. richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili................................................….…..

22

b. ammissione all’intervento del fondo.....................................................................……

28

c. attivazione della Controgaranzia “a prima richiesta”

33

d. attivazione della Controgaranzia “sussidiaria”................…...........…….

37

e. prenotazione della garanzia da parte delle pmi

40
 
 

PARTE IV – COGARANZIA................................................................................….........……

42
 
 

PARTE V – VERSAMENTI AL FONDO........................................................................…….

43
 
 

PARTE VI – CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI....................................…….

45

a. settori: industria manifatturiera, edilizia ed alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile), pesca e piscicoltura

46

b. settori: commercio, servizi ed alberghi(società alberghiere locatarie dell’immobile)

49

c. ammissione all’intervento del fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche

52

c.bis. ammissione all’intervento del fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai confidie daglialtri fondi di garanzia.

54

c.ter. ammissione all’intervento del fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai confidie daglialtri fondi di garanzia

54

d. richiesta della garanzia del fondo su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di Controgaranzia “sussidiaria”)

55

e. modello di valutazione per il settore agricoltura (società esonerate dalla redazione del bilancio)

56
f. modello di valutazione per il settore agricoltura (società di capitali)……….
58
g. modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio………..
59
h. certificazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani ………………………………………………..
62
i.          Modello di valutazione per gli intermediari del commercio (rappresentanti ed agenti di commercio)
63
PARTE VII – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
64
PARTE VIII – PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE
 
66


PARTE I
DEFINIZIONI
 
Nelle presenti disposizioni l’espressione:

a)    Fondo”, indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23.12.96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

a-bis) “Gestore” indica il Gestore del Fondo, MCC – Mediocredito Centrale S.p.A., con sede legale in Roma, via Piemonte 51;

b)   Comitato”, indica l’organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 7.8.97, n. 266;

c)    Garanzia Diretta”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

d)   Controgaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia;

e)    Cogaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli Altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati;

f)    PMI”, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che:

·      i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, di cui all’allegato 9; al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;

·      per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;

g)   “Piccole imprese”, indica le imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, definite di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo.

h)   Consorzi”, indica i consorzi e società consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo.

i)     Microimprese”, indica le imprese così definite dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, di cui all’allegato 9;

j)     Banche”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

k)   Intermediari”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

l)     SFIS”, indica le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;

m)Confidi”, indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;

n)   Altri fondi di garanzia”, indica i fondi di garanzia gestiti da Banche, da Intermediari o da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

o)   “Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca”, indica i Confidi il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

p)   Investimenti”, indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi di trasporto destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo (la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici provinciali della motorizzazione civile);

q)   Investimenti immateriali”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni.

r)     Finanziamenti a medio - lungo termine”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;

s)    Prestiti partecipativi”, indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;

t)     Partecipazioni”, indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell’impresa (gli investimenti contenuti nel piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera n);

u)   Altre operazioni” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai Finanziamenti a medio – lungo termine, dai Prestiti partecipativi e dalle Partecipazioni, escluse, nel caso di intervento di Garanzia Diretta, le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell’articolo 2 della legge 8.8.95 n. 341;

v)   Tasso di riferimento” indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all’indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);

w)Costo di provvista” indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (“RENDISTATO”) così come definita dall’articolo 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21.12.1994 e resa nota dalla Banca d’Italia;

x)   Contratti d’area” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

y)   Patti territoriali” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

z)    Imprese a prevalente partecipazione femminile” indica le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera a), Legge 215/92).

 
 
 


PARTE II

GARANZIA DIRETTA
 

A.        RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

 
1.         Soggetti richiedenti
Possono richiedere la Garanzia Diretta:

1.1.      le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche;

1.2.      gli Intermediari;
1.3.      le SFIS.
 
2.         Soggetti beneficiari finali

2.1.      Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);

(*) per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

         fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

         fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

         fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

         fabbricazione di autobus, filobus;

         fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

         fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 – Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all’intervento del Fondo le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l. 27.3.2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

M – Istruzione;
N – Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

2.2.      Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis” le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

         fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

         fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

2.3.      Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 8 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”.

2.4.                  I soggetti beneficiari finali devono:

·      essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

·      non essere iscritti all’Albo delle imprese artigiane;

·      essere valutati economicamente e finanziariamente sani da Gestore sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti disposizioni operative.

 
3.         Operazioni ammissibili

3.1.      Sono ammissibili alla Garanzia Diretta:

a)     i Finanziamenti a medio - lungo termine;

b)    i Prestiti Partecipativi;

c)     le Partecipazioni;

d)    le Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”;

e)     i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell’art. 5, l. 27.3.2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle Piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle Piccole imprese nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti “de minimis”.

3.2.      La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La Garanzia Diretta è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI e i Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall’Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI o il Consorzio partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’ammontare dell’investimento stesso.

3.3       I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali possono richiedere che la Garanzia Diretta sia concessa secondo la regola “de minimis” anche relativamente ai Finanziamenti a medio – lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni.


4.         Natura emisura massima dell’agevolazione

4.1.      Natura della garanzia - La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

4.2.      Copertura massima delle operazioni - La Garanzia Diretta può essere concessa in misura non superiore:

·      all’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative a:

-           Imprese a prevalente partecipazione femminile;

-           soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

-           soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti territoriali.

·      al 60% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;

·      all’85% dell’ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).

Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell’operazione si intende il costo del bene.

4.3.      Copertura massima dell’ammontare dell’esposizione - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia Diretta copre l’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all’intimazione di pagamento di cui ai punto 11.1., in misura non superiore:

·      all’80% per le operazioni relative a:

-           Imprese a prevalente partecipazione femminile;

-           soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

-           soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti territoriali;

·      al 60% per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;

·      all’85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).

4.4.            Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

4.5.            La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La Garanzia Diretta è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall’Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’ammontare dell’investimento stesso.

 

4.6.            Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

 

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)

50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà

Ipoteca su altri immobili
60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili
60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature
10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato
80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici
80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie
100% dell’importo
Fidejussioni assicurative
80% dell’importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati
50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

 
 
 

B.        AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
 
5.         Richieste di ammissione

5.1.      Termine di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve pervenire al Gestore entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine.

5.2.      Richieste preventive - E’ consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti; in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato.

5.3.      Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative o via fax) al Gestore sul modulo di richiesta di cui all’allegato 1, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore non conformi al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e), al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, attestante:

·           la denominazione sociale dell’impresa debitrice ammessa all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2 l. 18.2.2004, n. 39;

·           la data in cui è maturato il credito e l’importo dello stesso.

Il soggetto richiedente ha l’obbligo di acquisire e trattenere l’allegato 1bis debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e l’intera documentazione sulla cui base il soggetto richiedente ha compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 1.

5.4.      Documentazione relativa agli Intermediari e alle SFIS - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla Garanzia Diretta gli Intermediari e le SFIS devono inviare al Gestore:

·      copia dell’ultimo bilancio approvato;

·      per gli Intermediari, copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

·      per le SFIS, copiadella documentazione comprovante l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.

5.5.      Inefficacia - La Garanzia Diretta è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente equalitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.


 

6.         Istruttoria delle richieste di ammissione

6.1.      Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, fax o attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative) entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.

6.2.      Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al Gestore. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

6.3.      Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle Imprese a prevalente partecipazione femminile, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato.

6.4.      Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

6.5.      Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d’ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta di cui all’allegato 1, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

6.6.      Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione – Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l’ammissione all’intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

            Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

6.7.      Antimafia – La ammissione all’intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L’acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell’apposita circolare del Gestore.

6.8.      Disponibilità - La ammissione all’intervento del Fondo è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. Il Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

6.9.      Comunicazioni al Gestore - I soggetti richiedenti devono comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull’andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

7.         Variazioni

7.1.      Richiesta di variazione – Ai fini della conferma della Garanzia Diretta i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:

a)                  delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;

b)   delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all’intervento del Fondo;

c)    della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensidell’art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130

7.2       Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

 
8.         Controlli

Il Comitato, con delibera approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 maggio 2001, ha stabilito le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:

a)     alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all’assunzione di nuovi dipendenti; o

b)     al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;

la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.


9.         Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi

9.1.      Termine per l’erogazione - Almeno il 25% dell’importo ammesso all’intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Garanzia Diretta. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

9.2.      Proroga dei termini per l’erogazione - I termini per l’erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l’erogazione.

9.3.      Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativoatto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale.Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.Entro i 3 mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far pervenire al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Garanzia Diretta da parte del Comitato, i soggetti richiedenti devono far pervenire al Gestore la predetta dichiarazione, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.

9.4.      Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far pervenire al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell’ultimo canone.

9.5.      Decorrenza della garanzia - La Garanzia Direttaha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Garanzia Diretta, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della Garanzia Diretta.

9.6.      Informazioni sul soggetto beneficiario finaleNei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il Gestore potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni di cui alle pagine 10 e 11 dell’allegato 1.


 
10.       Acquisizione delle partecipazioni

10.1.    Termine per l’acquisizione - Almeno il 25% dell’importo ammesso all’intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Garanzia Diretta. Entro i 3 mesi successivi all’acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, una dichiarazione attestante la data dell’acquisizione e l’importo acquisito.

10.2.    Proroga dei termini per l’acquisizione - Il termine per l’acquisizione può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l’acquisizione.

C.        ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
 

11. Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale

11.1.        Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

11.2.        Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi Fermo restando il termine di cui al punto 11.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell’avvenuta risoluzione o revoca al Gestore entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

11.3.        Intimazione del pagamento – L’intimazione del pagamento di cui al punto 11.1. può avvenire, alternativamente, mediante l’invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

·           diffida di pagamento;

·           decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.


 
12. Attivazione del Fondo

12.1     Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del FondoTrascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l’attivazione del Fondo.

12.2     Richiesta di attivazione del FondoLa richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1.. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.

12.3     DocumentazioneAlla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

           copia della delibera di concessione del finanziamento o dell’operazione di locazione finanziaria;

           (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;

           (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell’atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

           (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

           dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:

a) la data di inadempimento, come definita ai punti 11.1. o 11.2;

b)    la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

c)    l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 11.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;

           copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 1;

           copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

12.4          Inefficacia La Garanzia Diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 1 e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2.

12.5          Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.

12.6          Termine per la liquidazione dell’importo massimo garantito - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 12.3. il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l’importo garantito, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, dell’ammontare dell’esposizione di cui al punto 12.3 lettera c).

 
13. Surrogazione legale

13.1.        Surrogazione legale - Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 4.4. Il Gestore nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del medesimo decreto.

13.2.        Relazione sulle attività di recupero – Il Gestore predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l’elenco delle somme recuperate con l’indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all’esame del Comitato.

 

14.       Liquidazione della perdita per le Partecipazioni

14.1.    Termine di arrivo della richiestaPer la liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono far pervenire al Gestore, entro 3 mesi dalla data della dismissione delle Partecipazioni, espressa richiesta alla quale devono essere allegati:

·      copia dell’atto notarile di sottoscrizione delle Partecipazioni;

·      copia dell’atto notarile di dismissione delle Partecipazioni;

·      copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 1.

14.2.    Inefficacia - La Garanzia Direttaè inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 1, e in caso non sia stato rispettato il termine previsto al punto 14.1.

14.3     Liquidazione della minusvalenza - Il Fondo interviene nella misura massima di cui al punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell’impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione delle Partecipazioni effettuata da un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti. La liquidazione della minusvalenza è deliberata dal Comitato.

14.4.        Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.


 

D. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

15. Prenotazione della garanzia – bando incentivi automatici di cui all’art. 8, comma 2, della legge 266/97 per le regioni sicilia e valle d’aosta

15.1          Presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI – La prenotazione della garanzia del Fondo può essere richiesta dalle PMI che presentino domanda a valere sul bando incentivi automatici di cui all’art. 8, comma 2, della legge 266/97 per le regioni Sicilia e Valle D’Aosta (cfr. decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del  16/10/2006 pubblicato nella G.U.R.I. n. 255 del 2/11/2006).

15.2          Modalità di presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI  Nei casi di cui al par. 15.1, le PMI, in via telematica contestualmente alla presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse a valere sul bando incentivi automatici e con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, presentano richiesta di prenotazione della garanzia del Fondo.

15.3          Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica alle PMI richiedenti, per via telematica e in tempo reale, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.

15.4          Istruttoria delle richieste di prenotazione della garanzia e delibera del Comitato Il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità al Fondo. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo. Il Comitato ne delibera l’accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell’impresa richiedente.

15.5          Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione Il Gestore comunica per via telematica all’impresa richiedente la prenotazione della garanzia del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 1 mese dalla data della delibera del Comitato.

15.6          Richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario)  da parte delle PMI – A seguito della ricezione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, la PMI potrà presentare al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) la domanda di finanziamento, il modulo di cui all’allegato 1bis e copia della comunicazione dell’esito di cui al par. 15.5.

15.7          Richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) La garanzia prenotata a favore della PMI diviene efficace solamente a seguito della successiva presentazione della richiesta di garanzia al Gestore, sul modulo di cui all’allegato 1. Ai fini della validità della garanzia deve essere verificata la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui all’allegato 1 con i dati forniti dall’impresa nella richiesta di prenotazione. Il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) deve presentare al Gestore il modulo di cui all’allegato 1 e copia della comunicazione di cui al par. 15.5 entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato di cui al par. 15.4. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine.

15.8          Conferma della garanzia – Il Gestore conferma via fax al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) l’efficacia della garanzia del Fondo entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione del modulo di cui all’allegato 1.

15.9          Altre garanzie sul finanziamento - Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) non può acquisire alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) può acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie nei limiti di cui al par. 4.4.

            Qualora la PMIsia stata ammessa alla prenotazione della garanzia del Fondo avvalendosi delle procedure previste dai par. C ed C.bis delle presenti disposizioni operative ed il soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) decida di acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative, ai fini della conferma dell’efficacia della garanzia viene attivata la procedura prevista dal par. 7.

15.10      Disponibilità – La prenotazione della garanzia del Fondo è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. In caso di esaurimento delle risorse disponibili le richieste di ammissione al Fondo relative a PMI diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 15.1 vengono deliberate con riserva dal Comitato.  

 


 
PARTE III
CONTROGARANZIA
 

A.        RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

 
1.         Soggetti richiedenti

1.1.      Possono richiedere la Controgaranzia:

         i Confidi;

         gli Altri fondi di garanzia

2.         Soggetti beneficiari finali

2.1.      Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);

(*) per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

         fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

         fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

         fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

         fabbricazione di autobus, filobus;

         fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

         fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 – Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione)

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all’intervento del Fondo le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l. 27.3.2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

M – Istruzione;
N – Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

 

2.2.      Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis” le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

         fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

         fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

2.3.      Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 8 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”.

2.4.            I Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca possono richiedere la Controgaranzia anche per operazioni di garanzia effettuate a favore di soggetti beneficiari finali operanti nel settore della “produzione primaria” e della pesca (classificazione ISTAT 1991):

A – Agricoltura, caccia e silvicoltura
B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi

2.5.            I soggetti beneficiari finali devono:

·      essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

·      non essere iscritti all’Albo delle imprese artigiane;

·      essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Gestore sulla base dei criteri contenuti nella Parte VI delle presenti disposizioni operative.

 

3.         Operazioni ammissibili

3.1.      Sono ammissibili alla Controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:

a)    Finanziamenti a medio - lungo termine;

b)   Prestiti Partecipativi;

c)    Partecipazioni;

d)   Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”;

e)    i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell’art. 5, legge 27.3.2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle Piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle Piccole imprese nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti “de minimis”.

3.2              Le operazioni di garanzia di cui al punto 2.4. ammissibili alla Controgaranzia possono essere effettuate su finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti, compatibilmente con le condizioni poste dall’Unione Europea negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” 2007-2013 pubblicata nella GUCE 2006/C 319/01 del 27/12/2006 - (Allegato 4-bis).

3.3              La Controgaranziaè cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 5.2 e 6.4. La Controgaranziaè cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall’Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’ammontare dell’investimento stesso.

3.3.            I soggetti richiedenti possono richiedere che la Controgaranziasia concessa secondo la regola “de minimis” anche relativamente ai Finanziamenti a medio – lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni.

4.                  tipologie di controgaranzia

La Controgaranzia può essere concessa:

         a “prima richiesta”, secondo le modalità di cui al paragrafo 5

         in forma “sussidiaria”, secondo le modalità di cui al paragrafo 6

5.                  Natura e misura della Controgaranzia “a prima richiesta”

5.1              La Controgaranzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

5.2              La Controgaranzia “a prima richiesta” è concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell’importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:

a)        la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti disposizioni operative;

b)        i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell’ammontare di ciascuna operazione. Per le operazioni relative a:

b1)            Imprese a prevalente partecipazione femminile;

b2) soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

b3) soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti territoriali,

tale quota è elevata all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione. Tale quota è invece elevata all’85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).

5.3              Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.

5.4              Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 5.2., la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Gestore e dagli Altri fondi di garanzia.

5.5              La Controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:

a)        dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all’intervento del Fondo che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero;

b)        dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia.

 

5.6 Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

 

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)

50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà

Ipoteca su altri immobili
60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili
60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature
10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato
80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici
80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie
100% dell’importo
Fidejussioni assicurative
80% dell’importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati
50% del valore di borsa
 

6.         Controgaranzia “sussidiaria”

6.1       Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 5.2 lettera a), la Controgaranziaè concessa in forma “sussidiaria”, secondo le modalità di cui ai successivi punti.

6.2       Copertura massima delle operazioni - La Controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 90% dell’ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.

6.3.      Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

6.4.      Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La Controgaranzia può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota è elevata:

·      fino all’80% per le operazioni relative a:

-           Imprese a prevalente partecipazione femminile;

-           soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

-           soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti territoriali;

·      fino all’85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).

Tale quota massima deve essere indicata nella convenzione tra soggetti richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia al Gestore.

 

B.                    AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO

 
7.         Richieste di ammissione

7.1.      Termini di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve arrivare al Gestore entro 6 mesi dalla data:

a)    di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;

b)   di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore oltre i suddetti termini.

7.2.      Richieste preventive - E’ consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, devono comunicare, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, la data della delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato.

7.3.      Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative o via fax) al Gestore sul modulo di richiesta di cui all’allegato 2, o su versione conforme, ovvero sul modulo di richiesta di cui all’allegato 2 bis, o su versione conforme, nel caso di Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore non conformi al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e), al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, attestante:

a.    la denominazione sociale dell’impresa debitrice ammessa all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2 l. 18.2.2004, n. 39;

b.                 la data in cui è maturato il credito e l’importo dello stesso.

Il soggetto richiedente ha l’obbligo di acquisire e trattenere la dichiarazione di cui all’allegato 12, resa dal soggetto beneficiario finale ai sensi del D.P.C.M. 23.5.2007 attuativo dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007.

Nel solo caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, i soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto finanziatore copia della richiesta di ammissione alla Controgaranzia.

7.4.      Documentazione relativa ai soggetti richiedenti - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore:

a)   copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell’articolo 155, previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

b)   copia dell’ultimo bilancio approvato;

c)   informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo di cui all’allegato 6, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;

d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

Nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, i soggetti richiedenti devono inviare, oltre a quanto previsto dai punti a),b),c) e d), anche:

e)      copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori. Da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla parte II delle presenti disposizioni operative.

I Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca devono anche inviare al Gestore:

f)    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. del 28/12/2000 n. 445) attestante i requisiti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30.4.98, n. 173 (Allegato 5);

la documentazione di cui alle lettere b), c), e f) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

7.5.            Autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente saniSu espressa richiesta, i Confidi e gli Altri fondi di garanzia di cui all’art. 3, comma 9 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all’insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal Gestore sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 luglio 2000. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato. I Confidi e gli Altri fondi di garanzia autorizzatidevono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo H della Parte VI delle presenti disposizioni operative.

7.6.      Istruttoria delle richieste di autorizzazione - Alle richieste di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.

7.7.      Inefficacia – La Controgaranziaè inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 7.2.

 

8.         Istruttoria delle richieste di ammissione

8.1.      Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative), entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.

8.2.      Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al Gestore. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

8.3.      Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle Imprese a prevalente partecipazione femminile è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato.

8.4.      Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

8.5.            Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d’ufficioqualora i dati previsti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

8.6.            Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti l’ammissione al Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall’art. 10bis della legge n. 241/1990.

Nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, i soggetti richiedenti devono comunicare ai soggetti finanziatori l’avvenuta concessione o il rigetto della Controgaranzia, trasmettendo copia della comunicazione dell’esito.

8.7.      Antimafia – L’ammissione all’intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L’acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell’apposita circolare del Gestore.

8.8.      Disponibilità – L’ammissione al Fondo è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. Il Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

8.9.      Comunicazioni al Gestore - I soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, devono comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull’andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

9.         Variazioni e controlli

9.1.      Richiesta di variazione - Ai fini della conferma della Controgaranzia i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:

·      delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;

·      delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all’intervento del Fondo;

·      della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell’art. 1260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130.

9.2       Istruttoria delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.

9.3       Controlli - Il Comitato, con delibera approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministro per le politiche agricole del 7 maggio 2001, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 e dalle presenti disposizioni operative.

Con riferimento alle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:

a)   alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all’assunzione di nuovi dipendenti; o

b)   al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;

la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

10.       Erogazione dei finanziamenticon durata superiore a 18 mesi

10.1.    Termine per l’erogazione – Almeno il 25% dell’importo ammesso all’intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Controgaranzia.

10.2.    Proroga dei termini per l’erogazione - I termini per l’erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità dell’impresa beneficiaria, che hanno impedito l’erogazione.

10.3.    Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, devono far arrivare al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Controgaranzia da parte del Comitato, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”,  devono far pervenire al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato.

10.4     Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti finanziatori (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, devono far arrivare al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII,dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell’ultimo canone.

10.5.    Decorrenza della garanzia - La Controgaranzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Controgaranzia.

10.6.    Inefficacia - Nel solo caso di Controgaranzia “sussidiaria” di cui al paragrafo 6., la Controgaranzianon è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del Comitato se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1 e 10.3 o 10.4. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.

10.7.    Informazioni sul soggetto beneficiario finaleNei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il Gestore potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni di cui a pagina 3 dell’allegato 2.

11.       Acquisizione delle partecipazioni

11.1.    Termine per l’acquisizione - Almeno il 25% dell’importo ammesso all’intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di ammissione alla Controgaranzia. Entro i 3 mesi successivi all’acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore, anche mediante la procedura telematica di cui alla Parte VIII, una dichiarazione attestante la data dell’acquisizione e l’importo acquisito.

11.2.    Proroga dei termini per l’acquisizione - Il termine per l’acquisizione può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del Comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l’acquisizione.

C.        Attivazione della Controgaranzia “a prima richiesta

12.     Avvio delle procedure di recupero

12.1.     Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

12.2.     Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi Fermo restando il termine di cui al punto 12.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell’avvenuta risoluzione o revoca al Gestore entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

12.3.     Intimazione del pagamento L’intimazione del pagamento di cui al punto 12.1. può avvenire, alternativamente, mediante l’invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

·           diffida di pagamento;

·           decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

13.     Attivazione del Fondo

13.1     Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo – La richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare al Gestore entro 3 mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

13.2     DocumentazioneI soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del Fondo:

·           copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

·           copia della delibera di concessione del finanziamento;

·           (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento;

·           (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell’atto di erogazione;

·           (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

·           indicazione della data dell’inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita ai punti 12.1. e 12.2;

·           la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate

·           copia della attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell’avvenuto versamento;

·           copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 2.

13.3Inefficacia – La Controgaranziaè inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2 e in caso non siano rispettati i termini previsti ai punti 12.1., 12.2 e 13.1.

13.4Istruttoria delle richieste di attivazione del FondoAlle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.

13.5Termine per la liquidazione della perdita - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 13.2., il Gestore liquida ai soggetti richiedenti, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, un importo non superiore al 90% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

13.6   Procedure di recupero – A seguito del pagamento effettuato al soggetto finanziatore e della successiva richiesta di attivazione del Fondo, il soggetto richiedente provvede a concordare con il Gestore le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d’obbligo alla restituzione al Fondo delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, sostenute previa autorizzazione del Gestore, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al soggetto richiedente ed al Fondo.

13.7   Restituzione al Fondo delle somme recuperate dal soggetto richiedenteLe somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito dell’espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al Fondo entro 60 giorni  dalla data del recupero delle stesse.

13.8   Liquidazione della perdita – La liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato.

14                    Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti

14.1   Attivazione diretta del FondoNel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell’esposizione deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione alla Controgaranzia, possono richiedere direttamente l’attivazione del Fondo.

14.2   Presentazione delle richieste di attivazione diretta del Fondo – Le richieste di attivazione diretta del Fondo devono essere inviate al Gestore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

14.3   Documentazione – Alla richiesta di attivazione diretta del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

         copia della delibera di concessione del finanziamento o dell’operazione di locazione finanziaria;

         (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;

         (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell’atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

         (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

         dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti:

a)        la data di inadempimento, come definita al punto 12.1. o 12.2;

b)        la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

c)        la somma dovuta dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;

d)       la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia;

         copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2.

         copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

14.4   Inefficacia - La garanzia del Fondo è inefficace qualora non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2 e in caso i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini di cui al punto 12.1. o 12.2 o non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta di cui al punto 7.3.1.

14.5   Istruttoria delle richieste di attivazione diretta del Fondo – Alle richieste di attivazione diretta del Fondo si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla Garanzia Diretta di cui al paragrafo 6., parte II, delle presenti disposizioni operative.

14.6   Termine per la liquidazione dell’importo massimo garantito - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 14.3. Il Gestore liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell’importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione alla Controgaranzia, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.

14.7   Surrogazione legale - Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 5.3. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, il Gestore applica quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del medesimo decreto.

14.8   Relazione sulle attività di recupero – Il Gestore predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l’elenco delle somme recuperate con l’indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all’esame del Comitato.


D.        Attivazione della Controgaranzia “sussidiaria”

15.       acconto sulla futura perdita

15.1.    Avvio delle procedure di recupero del credito – Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell’inadempimento:

·      per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;

·      per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;

15.2.    Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi - Fermo restando il termine di cui al precedente punto 15.1, i soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza degli stessi ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell’avvenuta risoluzione o revoca al Gestore entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

15.3.    Comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito - La comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare al Gestore entro 3 mesi dall’avvio delle procedure stesse.

15.4.    Documentazione - Alla comunicazione devono essere allegati:

·      copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

·      copia della delibera di concessione del finanziamento;

·      copia dell’attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell’avvenuto versamento;

·      copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 2

·      la dichiarazione di cui all’allegato 13, resa dal soggetto richiedente ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 del 6 agosto 2007.

            Nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi, alla comunicazione devono essere allegati anche:

·      copia del contratto di finanziamento;

·      copia dell’atto di erogazione;

·      copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.

15.5.    Inefficacia - La Controgaranziaè inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2 e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 15.1. e 15.2.

15.6.    Acconto sulla futura perdita - La Controgaranzia può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

15.7.    Istruttoria delle richieste di acconto - Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.

15.8.    Liquidazione dell’accontoLa liquidazione dell’acconto sulla futura perdita è deliberata dal Comitato.

15.9.    Partecipazioni - Per le operazioni di garanzia su Partecipazioni non si dà luogo ad acconto.

16.       Liquidazione della perdita

16.1     Termine di arrivo della richiesta - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare al Gestore, dopo che siano state concluse le procedure direcupero o che il Comitato abbia deliberato l’irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento.

16.2.    Conguaglio a carico del Fondo - Nei limiti dell’importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell’eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

16.3.    Conguaglio a favore del Fondo - In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo entro 1 mese dalla data della comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell’acconto di cui al paragrafo 15.

16.4.    Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.

16.5.    Liquidazione della perditaLa liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato.

16.6.   Inefficacia - La Controgaranziaè inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 15.1 15.2 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l’acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell’interesse pari al Tasso di riferimento [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

17. liquidazione della perdita per le partecipazioni

17.1.    Termine di arrivo della richiesta - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare al Gestore entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento. Alla richiesta devono essere allegati:

·      copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

·      copia dell’atto notarile di sottoscrizione delle Partecipazioni;

·      copia dell’atto notarile di dismissione delle Partecipazioni;

·      copia della attestazione del soggetto finanziatore dell’importo complessivamente versato e della data dell’avvenuto versamento;

·      copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 2.

17.2.    Liquidazione della perdita - Nei limiti dell’importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo, il Fondo interviene in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori. La liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato.

17.3.    Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 7 per le richieste di ammissione.

17.4.    Inefficacia - La Controgaranziaè inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2, qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti e in caso non sia stato rispettato il termine di cui al punto 17.1.


E.  PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI
 

18.   Prenotazione della garanzia – bando incentivi automatici di cui all’art. 8, comma 2, della legge 266/97 per le regioni sicilia e valle d’aosta

18.1          Presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI– La prenotazione della garanzia del Fondo può essere richiesta dalle PMI che presentino domanda a valere sul bando incentivi automatici di cui all’art. 8, comma 2, della legge 266/97 per le regioni Sicilia e Valle D’Aosta (cfr. decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/10/2006 pubblicato nella G.U.R.I. n. 255 del 2/11/2006).

18.2          Modalità di presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI  Nei casi di cui al par. 15.1, le PMI, in via telematica contestualmente alla presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse a valere sul bando incentivi automatici e con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, presentano richiesta di prenotazione della garanzia del Fondo.

18.3          Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica alle PMI richiedenti, per via telematica e in tempo reale, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.

18.4          Istruttoria delle richieste di prenotazione della garanzia e delibera del Comitato – Il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità al Fondo. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo. Il Comitato ne delibera l’accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell’impresa richiedente.

18.5          Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione Il Gestore comunica per via telematica all’impresa richiedente la prenotazione della garanzia del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 1 mese dalla data della delibera del Comitato.

18.6          Richiesta di garanzia al soggetto garante da parte delle PMI – A seguito della ricezione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, la PMI potrà presentare al soggetto garante (Confidi o Altri Fondi di garanzia) la domanda di garanzia e copia della comunicazione dell’esito di cui al par. 18.5.

18.7          Richiesta di controgaranzia da parte del soggetto garanteLa garanzia prenotata a favore della PMI diviene efficace solamente a seguito della successiva presentazione, da parte del soggetto garante, della richiesta di Controgaranzia al Gestore, sul modulo di cui all’allegato 2. Ai fini della validità della Controgaranzia deve essere verificata la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui all’allegato 2 con i dati forniti dall’impresa nella richiesta di prenotazione. Il soggetto garante deve presentare al Gestore il modulo di cui all’allegato 2 e copia della comunicazione di cui al par. 18.5 entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato di cui al par. 18.4. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine.

18.8          Conferma della garanzia – Il Gestore conferma via fax al soggetto garante l’efficacia della Controgaranzia del Fondo entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione del modulo di cui all’allegato 2.

18.9          Altre garanzie sul finanziamento - Nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”, sulla quota di finanziamento garantita dal soggetto garante il soggetto finanziatore non può acquisire alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento il soggetto finanziatore può acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie nei limiti di cui al par. 5.3.

Qualora la PMIsia stata ammessa alla prenotazione della garanzia del Fondo avvalendosi delle procedure previste dai par. C ed C.bis delle presenti disposizioni operative ed il soggetto finanziatore decida di acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative, ai fini della conferma dell’efficacia della garanzia viene attivata la procedura prevista dal par. 9.

18.10      Disponibilità – La prenotazione della garanzia del Fondo è deliberata dal Comitato subordinatamente all’esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. In caso di esaurimento delle risorse disponibili le richieste di ammissione al Fondo relative a PMI diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 18.1 vengono deliberate con riserva dal Comitato.  

 
 


PARTE IV
COGARANZIA

1.    Possono richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore. La convenzione regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia edi attivazione della garanzia.

2.    Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo può effettuare operazioni in Cogaranzia con fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.

3.      I Confidi e gli Altri fondi di garanzia, beneficiari di contributi pubblici, che richiedono l’intervento di Cogaranzia del Fondo oltre i limiti previsti dall’art. 12 del D.M. 248/99, devono inviare:

a)        una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al punto 4.3. della Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; in particolare la dichiarazione deve attestare:

·           che il Confidi o il fondo di garanzia non concede garanzie a imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;

·           che le imprese garantite dal Confidi o dal fondo di garanzia, in linea di principio, sono in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento pubblico;

·           che la garanzia del Confidi o del fondo di garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell’80% del prestito in essere e non è prorogabile;

·           che è prevista una dotazione finanziaria globale del Confidi o del fondo di garanzia, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;

b)        una relazione comprovante che i corrispettivi pagati dalle imprese garantite consentono, con ogni probabilità, l’autofinanziamento del Confidi o del fondo di garanzia ed in particolare coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative, e che in ogni caso tali corrispettivi sono, attualmente, almeno pari all’1% all’anno sul finanziamento in essere rapportato all’importo garantito;

c)        l’ultimo bilancio approvato;

d)       il regolamento interno, approvato dall’organo deliberante del Confidi o del fondo di garanzia, recante i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l’ammissione alla garanzia;

e)        il regolamento interno, approvato dall’organo deliberante del Confidi o del fondo di garanzia, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia;

f)         la delibera di approvazione dei regolamenti interni.

4.      I Confidi e gli Altri fondi di garanzia devono comunicare al Gestore eventuali variazioni ritenute rilevanti in quanto comunicato in ottemperanza al precedente punto 3., lettere a), b), c), d) e), f).


PARTE V

VERSAMENTI AL FONDO

 

1.    Entro 3 mesi dalla delibera del Comitato di concessione della Garanzia Diretta, della Controgaranzia e della Cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione “una tantum” pari a:

·                    0,25% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale (allegato 10 delle presenti disposizioni operative);

·                    0,50% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle medie imprese e Consorzi ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale (allegato 10 delle presenti disposizioni operative);

·                    0,50% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei restanti territori,

·                    1% dell’importo garantito dal Fondo per le operazioni relative alle medie imprese e Consorzi ubicati nei restanti territori;

2.    La commissione non è dovuta per le operazioni relative a:

·                    Imprese a prevalente partecipazione femminile;

·                    soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

·                    soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti territoriali.

3.     Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%.

4.    La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista.

5.    In caso di riduzione dell’importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell’intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.


 
Riepilogo commissioni a carico dei soggetti richiedenti
 
 

Zone 87.3.a) e Contratti d’area o Patti territoriali

Imprese a prev. part. femminile
Zone 87.3.c)
Restanti territori
Medie imprese e Consorzi
 
 
 
 

·      Finanziamenti

-
0,50%
1,00%

·      Prestiti partecipativi e Partecipazioni

-
0,25%
0,50%
Piccole imprese
 
 
 
 

·      Finanziamenti

-
0,25%
0,50%

·      Prestiti partecipativi e Partecipazioni

-
0,125%
0,25%
Microimprese
 
-
0,125%
0,25%
 


PARTE VI

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

 

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal Gestore per la presentazione delle proposte di delibera al Comitato.

Il modello di valutazione adottato é distinto per settore economico di appartenenza.

Nel caso di operazioni di consolidamento e di acquisizione di partecipazioni, l’ammissibilità all’intervento del Fondo è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

·         nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:

a)                  in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l’operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);

b)                 tasso di interesse relativo all’operazione di consolidamento.

·         nel caso di acquisizione di partecipazioni:

a)                  ammontare dei mezzi propri della partecipanda, con ripartizione tra capitale sociale e riserve prima e dopo l’acquisizione della partecipazione;

b)                  indicazione delle quote di capitale detenute da ogni singolo socio successivamente all’acquisizione della partecipazione;

c)                  descrizione dettagliata degli eventuali investimenti contenuti nel programma di sviluppo, con indicazione analitica dei relativi importi e fonti di copertura;

d)     redditività presunta della partecipazione;

e)                  valutazione della partecipanda effettuata fini della determinazione dell’ammontare della partecipazione;

f)                   esperienza dei soci nel settore in cui opera la partecipanda.


A.                modello di valutazione per i settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile), pesca e piscicoltura.

 

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell’impresa evidenziando in particolare:

A)la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

B) l’indipendenza finanziaria;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

D)la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

 
indice

valore “ottimale”

A) mezzi propri + debiti a medio-lungo termine / immobilizzazioni

³ 1,25

B) mezzi propri / totale del passivo

³ 15%

C) oneri finanziari / fatturato (edilizia: oneri finanziari / valore della produzione)

£ 5%
D) cash flow / totale dell’attivo
³ 4%
 

Sulla base dei valori “ottimali” indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

 
valore
punti
“a” ³ 1,25
3
1 < “a” < 1,25
2
0 < “a” £ 1
1
“a” £ 0
0
“b” ³ 15%
3
10% < “b” < 15%
2
0 < “b” £ 10%
1
“b” £ 0
0
“c” £ 5%
3
5% < “c” < 10%
2
“c” ³ 10%
1
“c” = ¥
0*
“d” ³ 4%
3
3% <“d” < 4%
2
0 < “d” £ 3%
1
“d” £ 0
0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.


Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

 
LIVELLO

punteggio impresa

A
“x” ³ 9
B
“x” pari a 7 o 8
C
“x” < 7
 

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

 

anno 1
anno 2
Valutazione
Livello A
Livello B
Livello A
Livello A
fascia “1”

(proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)

 
 
Livello A
Livello B
Livello C
Livello C
Livello A
 
 
Livello B
Livello B
Livello B
Livello A
Livello C
fascia “2”

da valutare caso per caso sulla base:

·      della situazione di bilancio aggiornata a data recente;

·      del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative;

·      dell’eventuale progetto di investimento;

·      del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa;

·      delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;

·      del portafoglio ordini;

·      di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;

·      di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

·      di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa;

·      del rapporto: attivo circolante – Rimanenze / passivo circolante.

Livello B
Livello C
Livello C
Livello C
 
 
fascia “3”
(proposta negativa al Comitato)
qualsiasi
livello
Indice:
mezzi propri / totale del passivo
< 5%
riferito all’ultimo bilancio approvato
 

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al Comitato) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato relativo all’ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

a)                  l’intervento del Fondo deve essere stato richiesto esclusivamente su finanziamenti a medio – lungo termine, su prestiti partecipativi o su partecipazioni;

b)                  l’intervento del Fondo deve essere stato richiesto nell’ambito della regola “de minimis”,

c)                  nel caso di finanziamenti a medio – lungo termine e di prestiti partecipativi deve essere prevista una partecipazione al capitale dell’impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi finanziamenti a medio lungo termine o prestiti partecipativi – tale che alternativamente o congiuntamente:

i)        l’impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;

ii)      l’impresa acquisisca un punteggio figurativo sull’ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell’indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L’efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all’effettiva acquisizione della partecipazione;

d)                 nel caso di partecipazioni, queste devono essere di ammontare tale che l’impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

 

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

·                 sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;

·                 rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;

·                 non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative.


B.        modello di valutazione per i settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

A) l’indice di liquidità (current ratio);

B) l’indice di rotazione dell’attivo circolante;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

E) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

 
indice

valore “ottimale”

A) attivo circolante / passivo circolante
³ 1

B) attivo circolante / fatturato

£ 50%

C) oneri finanziari / fatturato

£ 5%
D) cash flow / totale dell’attivo
³ 4%
 

Sulla base dei valori “ottimali” indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

 
valore
punti
“a” ³ 1
3
0,50 < “a” < 1
2
0 < “a” £ 0,50
1
“a” £ 0
0
“b” £ 50%
3
50% < “b” < 80%
2
 “b” ³ 80%
1
“b” = ¥
0
“c” £ 5%
3
5% < “c” < 10%
2
“c” ³ 10%
1
“c” = ¥
0*
“d” ³ 4%
3
3% <“d” < 4%
2
0 < “d” £ 3%
1
“d” £ 0
0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.


Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

 
LIVELLO

punteggio impresa

A
“x” ³ 9
B

“x” pari a 7 o 8

C
“x” < 7
 

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

 

anno 1
anno 2
Valutazione
Livello A
Livello B
Livello A
Livello A
fascia “1”

(proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)

 
 
Livello A
Livello B
Livello C
Livello C
Livello A
 
 
Livello B
Livello B
Livello B
Livello A
Livello C
fascia “2”

da valutare caso per caso sulla base:

·      della situazione di bilancio aggiornata a data recente;

·      del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative;

·      dell’eventuale progetto di investimento;

·      del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa;

·      delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;

·      del portafoglio ordini;

·      di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;

·      di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

·      di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa;

·      del rapporto: attivo circolante – Rimanenze / passivo circolante.

Livello B
Livello C
Livello C
Livello C
 
 
fascia “3”
(proposta negativa al Comitato)
qualsiasi
livello
Indice:
mezzi propri / totale del passivo
< 5%
riferito all’ultimo bilancio approvato
 

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al Comitato) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato relativo all’ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

a)      l’intervento del Fondo deve essere stato richiesto esclusivamente su finanziamenti a medio – lungo termine, su prestiti partecipativi o su partecipazioni;

b)      l’intervento del Fondo deve essere stato richiesto nell’ambito della regola “de minimis”,

c)      nel caso di finanziamenti a medio – lungo termine e di prestiti partecipativi deve essere prevista una partecipazione al capitale dell’impresa - da effettuarsi da parte di Banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi finanziamenti a medio lungo termine o prestiti partecipativi – tale che alternativamente o congiuntamente:

i)        l’impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;

ii)      l’impresa acquisisca un punteggio figurativo sull’ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell’indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

L’efficacia della garanzia resta in ogni caso subordinata all’effettiva acquisizione della partecipazione;

d)     nel caso di partecipazioni, queste devono essere di ammontare tale che l’impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%.

 

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

·                 sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;

·                 rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;

·                 non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative.


C.                ammissione all’intervento del fondo delle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche.

 

Nel caso di operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

a)                 l’impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle precedenti lettere A., B e G;

b)               l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 15% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;

c)                l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

d)                l’impresa non presenti in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell’allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell’allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Alle richieste relative alle suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato.

Verificata la conformità alla normativa vigente, le operazioni vengono ammesse dal Comitato all’intervento del Fondo, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati di bilancio con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

 

C.bis. Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia

Nel caso di finanziamenti a medio-lungo termine o di Altre operazioni di importo base non superiore a 20.000 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati), diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lettera e), parte II e III, non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che l’impresa presenti un utile d’esercizio negli ultimi due anni rilevato in base alle dichiarazioni fiscali. L’importo base viene incrementato, fino ad un massimo di 75.000,00 Euro, secondo i seguenti elementi:

a)                 anzianità dell’impresa (+ 5% dell’importo base per ogni anno di attività dell’impresa con un limite di 15.000,00 Euro);

b)                 numero dipendenti dell’impresa – tra i dipendenti sono inoltre compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall’articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali (+ 25% dell’importo base per ogni dipendente con un limite di 15.000,00 Euro);

c)                 nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 20.000,00 Euro);

d)                nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 15.000,00 Euro;

e)                 crescita del fatturato almeno del 5% negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell’importo base);

f)                  solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi: immobile aziendale:

·           di proprietà dell’impresa (+ 200% dell’importo base);

·           con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell’importo base).

L’importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 75.000,00 Euro, nel caso di richieste inviate da Confidi o da Altri fondi di garanzia autorizzati, ai sensi del punto 5.5 della Parte III delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani .

 

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 5 o 6 o 8 dell’allegato 1 o di pagina 6 o 7 o 9 dell’allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

·         che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;

·         che l’impresa presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni;

·         la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal Comitato all’intervento del Fondo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

 


C.ter.   Ammissione all’intervento del Fondo delle operazioni finanziarie di importo ridotto concesse a nuove imprese e non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia.

Ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, i soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) nel caso di finanziamenti, diversi da quelli di cui ai punti 3.1., lett. e), parte II e III, di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

·      il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;

·      il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;

·      il finanziamento sia concesso a fronte di Investimenti.

 

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 6 o 7 dell’allegato 1 o di pagina 6 o 7 dell’allegato 2 e in sostituzione dell’allegato 7, una dichiarazione attestante:

 

·      che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;

·      che il finanziamento ha un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi.

 

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal Comitato all’intervento del Fondo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell’impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto dalla Parte II e dalla Parte III delle presenti disposizioni operative.

Nel solo caso di Controgaranzia “sussidiaria”, sui finanziamenti ammessi all’intervento del Fondo con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per soggetto richiedente.

I finanziamenti ammessi all’intervento del Fondo con la procedura di cui sopra possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

 
 
 


D.        richiesta della garanzia del fondo su operazioni finanziarie già assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche (nei soli casi di Controgaranzia “sussidiaria”)

Nel caso di operazioni finanziarie assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche il cui valore cauzionale (calcolato secondo le percentuali di cui alla tabella sub 1) complessivo supera:

a)                 il 60% dell’importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 18 mesi e inferiore o uguale a 5 anni;

b)                 ovvero l’80% dell’importo di ciascuna operazione, per le operazioni con durata superiore a 5 anni;

i soggetti richiedenti devono inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall’impresa garanzie reali, assicurative o garanzie prestate dalle banche oltre i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Nel caso di operazioni finanziarie con durata fino a 18 mesi assistite da garanzie reali, assicurative e da garanzie prestate dalle banche, i soggetti richiedenti devono sempre inviare una relazione contenente le specifiche motivazioni che hanno indotto ad acquisire dall’impresa dette garanzie.

 
Tabella 1 – percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)

50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà

Ipoteca su altri immobili
60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili
60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature
10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato
80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici
80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie
100% dell’importo
Fidejussioni assicurative
80% dell’importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati
50% del valore di borsa
 

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.


E.        modello di valutazione per il settore agricoltura (società esonerate dalla redazione del bilancio)

 

La valutazione viene effettuata sulla base di quanto stabilito dai Piani di sviluppo rurale o, per le regioni dell’obiettivo 1, dai programmi operativi regionali, in merito al rispetto del principio di redditività.

In tal caso deve essere riportato il valore soglia stabilito dalla Regione per la dimostrazione della redditività, espresso in Unità di destinazione economica – UDE, o di Reddito Lordo Standard o altro parametro di riferimento adottato nel Piano, e il valore calcolato per l’impresa beneficiaria della controgaranzia.

 
VALORE SOGLIA REGIONALE (VSR) =                     ………..

VALORE REDDITIVITA’ DELL’IMPRESA   (VRI) = …………

 

Viene assegnato il seguente punteggio:

1 punto per VRI > VSR del 10%;
2 punti per VRI > VSR del 20%;
3 punti per VRI > VSR del 30%;
 
 

La valutazione tiene inoltre conto di un parametro patrimoniale così calcolato:

capitale fondiario – ammontare ipoteche iscritte / ammontare del finanziamento assistito dalla garanzia del fondo;

Viene assegnato il seguente punteggio:

meno 2 per un indice inferiore o pari a 1;

meno 1 per un indice superiore a 1 e inferiore a 2;

0 per un indice >= di 2 e <= a 3

1 punto per ogni unità da 3 in su.

 

Le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

 
LIVELLO
punteggio impresa
A
“x” ³ 4
B
“x” = 3
C
“x” < 3
 

Sulla base di tali parametri avviene la seguente valutazione:

 

anno 1
Valutazione
livello A
 
fascia “1”

proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e ricavi delle vendite (compresi i premi comunitari sulle produzioni)

 
 
livello B
 
fascia “2”
da valutare caso per caso sulla base:

·      di una relazione del soggetto richiedente in merito alle capacità dell’impresa di far fronte agli impegni assunti;

·      dell’eventuale progetto di investimento;

·      del rapporto tra ammontare del finanziamento e ricavi delle vendite (compresi i premi comunitari sulle produzioni);

·      delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;

·      di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;

·      di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

·      di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa.

 
 
livello C
fascia “3”
(proposta negativa al Comitato)
 

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro.
F.        modello di valutazione per il settore agricoltura (società di capitali)

La valutazione di tipo qualitativo, è effettuata sugli ultimi quattro bilanci ed è basata sull’andamento nel tempo delle seguenti grandezze:

 

A)    produzione lorda vendibile ovvero la sommatoria dei seguenti valori di conto economico:

1)      ricavi e altre entrate da attività connesse;
2)      premi comunitari sulle produzioni;
3)      rimanenze nette.
 

B)    reddito operativo (per reddito operativo si intende la differenza tra la produzione lorda vendibile e i costi di produzione)

C)    oneri finanziari

 
 

Nel caso di nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) la valutazione viene effettuata sulla base del bilancio previsionale almeno triennale.

 

La valutazione viene effettuata anche sulla base:

·      di una relazione del soggetto richiedente in merito alle capacità dell’impresa di far fronte agli impegni assunti;

·      della situazione di bilancio aggiornata a data recente;

·      del parametro patrimoniale: capitale fondiario – ammontare ipoteche iscritte / ammontare del finanziamento assistito dalla garanzia del fondo;

·      dell’eventuale progetto di investimento;

·      del rapporto tra ammontare del finanziamento e ricavi delle vendite (compresi i premi comunitari sulle produzioni)

·      delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;

·      di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;

·      di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

·      di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa.

 

Le imprese possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro.


G.        modello di valutazione per imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) i giorni di rotazione del magazzino;

B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

D)    indice di redditività.

Il calcolo dell’indicatore di cui alla lettera A) varia a seconda della tipologia di attività e dunque del ciclo di magazzino dell’impresa.

G1. Imprese operanti nella trasformazione e nel commercio di beni di consumo deperibili

 
indice

valore “ottimale”

A) {[(rimanenze finali + rimanenze iniziali) / 2 ] / vendite o fatturato } * 365

£ 50 giorni

B) margine operativo lordo / fatturato

³ 0,30

C) oneri finanziari / fatturato

£ 5%

D) utile di esercizio / fatturato

³ 8%

Sulla base dei valori “ottimali” indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

 
valore
punti
“a” < 50 gg
3

50 gg < “a” < 100 gg

2

100 gg < “a” < 150 gg

1
a” > 150 gg
0*
“b” ³ 0,30
3
0,30 > “b” ³ 0,20
2
0,20 > “b” ³ 0,10
1
“b” < 0,10
0
“c” £ 5%
3
5% < “c” < 10%
2
“c” ³ 10%
1
“c” = ¥
0*
“d” ³ 8%
3
8% >“d” ³ 5%
2
5% > “d” ³ 2,5%
1
“d” < 2,5%
0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.


G2. Imprese operanti in altre attività
 
indice

valore “ottimale”

A) {[(rimanenze finali + rimanenze iniziali) / 2 ] / vendite o fatturato } * 365

£ 180 giorni

B) margine operativo lordo / fatturato

³ 0,30

C) oneri finanziari / fatturato

£ 5%

D) utile di esercizio / fatturato

³ 8%

Sulla base dei valori “ottimali” indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

 
valore
punti
“a” < 180 gg
3
180 gg < “a” < 270 gg
2
270 gg < “a” < 365 gg
1

a” > 365 gg

0*
“b” ³ 0,30
3
0,30 > “b” ³ 0,20
2
0,20 > “b” ³ 0,10
1
“b” < 0,10
0
“c” £ 5%
3
5% < “c” < 10%
2
“c” ³ 10%
1
“c” = ¥
0*
“d” ³ 8%
3
8% >“d” ³ 5%
2
5% > “d” ³ 2,5%
1
“d” < 2,5%
0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

 
 
 
 

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

 
LIVELLO

punteggio impresa

A
“x” ³ 9
B

“x” pari a 7 o 8

C
“x” < 7
 

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del Fondo inviate al Gestore nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell’impresa rilevati al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:


anno 1
anno 2
Valutazione
Livello A
Livello B
Livello A
Livello A
fascia “1”

(proposta positiva al Comitato previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)

 
 
Livello A
Livello B
Livello C
Livello C
Livello A
 
 
Livello B
Livello B
Livello B
Livello A
Livello C
fascia “2”

da valutare caso per caso sulla base:

·      informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative;

·      dell’eventuale progetto di investimento;

·      del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa;

·      delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;

·      del portafoglio ordini;

·      di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;

·      di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

·      di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa.

Livello B
Livello C
Livello C
Livello C
fascia “3”
(proposta negativa al Comitato)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l’importo di cinquecentomila (500.000,00) Euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al Comitato) in caso di richieste di intervento del Fondo su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, superi il 15% del fatturato relativo all’ultimo bilancio approvato.

 

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili dal Gestore sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall’impresa:

·                 sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;

·                 rientrano tutte nella modalità “caso per caso”.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative.


H. Certificazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali economicamente e finanziariamente sani

I Confidi e gli Altri fondi di garanzia che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella “Fascia 1” e nella “Fascia 2” di valutazione, a condizione che:

 

a)    l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

e

b)               l’impresa non presenti in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

 

Qualora non ricorrano entrambe le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), i soggetti richiedenti devono necessariamente inviare, unitamente alla richiesta di ammissione alla Controgaranzia, i modelli di valutazione di cui alle pagine 6 o 7 o 9 dell’allegato 2 delle presenti disposizioni operative.

 

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai Confidi e gli Altri fondi di garanzia abilitati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.6 della Parte III delle presenti disposizioni operative, tali imprese rientrano sempre nella “Fascia 2” di valutazione.

 
 


I.         Modello di valutazione per gli intermediari del commercio (rappresentanti ed agenti di commercio)

Nel caso di operazioni finanziarie in favore delle imprese intermediarie del commercio, ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito dei soggetti beneficiari, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1.      l’impresa presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni;

2.      l’operazione finanziaria non è assistita da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali(sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche);

3.      l’importo dell’operazione finanziaria è inferiore o pari al 20% del fatturato o delle provvigioni risultanti dalle dichiarazioni fiscali;

4.      l’importo dell’operazione finanziaria non è superiore a 50.000,00 Euro.

 

Nel solo caso di finanziamenti a fronte di investimenti la percentuale del 20% di cui al punto 3. può essere elevata fino alla misura massima del 35%, tenendo conto dell’incremento del fatturato o delle provvigioni (D%) negli ultimi due esercizi:

incremento del fatturato negli ultimi due esercizi

importo operazione finanziaria / fatturato

(o provvigioni)

5% £ D < 10%

25%

10% £ D < 15%

30%
D ³ 15%
35%
 

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai sopraindicati punti 1,2,3 e 4, e dunque non risulti possibile la certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti, per la valutazione delle imprese intermediarie del commercio dovrà essere utilizzato il modello di cui alla Parte VI.B. delle presenti disposizioni operative.

 


PARTE VII
METODOLOGIA DI CALCOLO
DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
 

I valori dell’ESL per il Fondo sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d’intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L’ESL é calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a PMI economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del Fondo per i soggetti richiedenti.

E’ stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all’1% annuo.

L’importo dell’ESL è calcolato secondo la formula:            ESL = z F - G             quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia “F”, moltiplicato per la percentuale garantita dal Fondo “z”, e il costo della garanzia del Fondo “G”.

Il costo di mercato della garanzia “F” é dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del Fondo “G” é dato dalla commissione “una tantum” sull’importo garantito.

 

F =      ;     G =

   garanzia a costo di mercato      garanzia del Fondo

 
dove :
K = ammontare del finanziamento erogato
n = numero anni di durata del finanziamento
t = variabile tempo

= debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

= tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione “una tantum” per la garanzia del Fondo

z = percentuale garantita dal Fondo.

 

In termini percentuali l’ESL è rapportato all’investimento “I” :     

 


A titolo esemplificativo, il calcolo dell’ESL, per il Fondo, é effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento “italiano” per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell’investimento pari al 100% per cui si ha K = I):

F =                  ;            G =

ESL =

 

in percentuale:  

 


PARTE VIII
PROCEDURA TELEMATICA

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

 

1.         Richiesta di accesso alla procedura telematica

1.1.    Invio della richiesta di accesso – Ai fini dell’utilizzo della procedura telematica per la presentazione delle richieste di ammissione i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore la richiesta di accesso al relativo sistema informatico sul modulo di cui all’allegato 11, o su versione conforme, sottoscritto in originale dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste di accesso pervenute al Gestore su moduli difformi da quello riportato nell’allegato 11 e non sottoscritte con timbro e firma autografa.

1.2.    Assegnazione e comunicazione dell’account - Entro 10 giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta di accesso il Gestore comunica, per posta ordinaria o per posta elettronica, al soggetto richiedente l’account assegnato (Login e Password) per l’accesso alla procedura telematica. Ogni soggetto richiedente ha la facoltà di richiedere un solo account per ogni dipendenza territoriale. Il soggetto richiedente è tenuto a conservare e mantenere riservato l’account assegnato con la massima diligenza adottando ogni misura idonea ad evitare usi impropri, lo smarrimento o la diffusione a terzi del medesimo account. Il soggetto richiedente si impegna a notificare immediatamente e per iscritto al Gestore l'eventuale sottrazione, smarrimento o perdita dell’account ed a cambiare contestualmente gli stessi. Tutte le comunicazioni al soggetto richiedente verranno effettuate tramite posta elettronica, posta ordinaria oppure a mezzo fax ai rispettivi indirizzi e numeri forniti all’atto dell’assegnazione dell’account.

 

2. Presentazione e istruttoria delle richieste di ammissione mediante procedura telematica

2.1.    Inserimento delle richieste di ammissione - Fatto salvo quanto già previsto dai paragrafi 5 e 6 della Parte II e dai paragrafi 7 e 8 della Parte III delle presenti disposizioni operative, le richieste di ammissione vengono presentate dal soggetto richiedente mediante inserimento nella procedura telematica dei dati previsti nei moduli di richiesta di cui all’allegato 1 o allegato 2.

2.2.    Comunicazione del numero di posizione – La comunicazione del numero di posizione e del nominativo del responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, in relazione alle richieste inserite nella procedura telematica, avviene in tempo reale.

2.3.    Data di arrivo – La data da prendere in considerazione ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di inserimento della richiesta nella procedura telematica. La richiesta inserita dopo le ore 17:00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

2.4.    Completamento delle richieste di ammissione – Ogni altra documentazione richiesta dal Gestore, nel corso dell’istruttoria, e relativa al completamento dei dati previsti e/o alla rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, deve pervenire al Gestore mediante fax o posta.

2.5.    Comunicazione dell’esito – Anche per le richieste di ammissione presentate mediante procedura telematica il Gestore comunica l’esito in forma scritta (posta o fax) secondo quanto previsto al punto 6.6. della Parte II e al punto 8.6. della Parte III delle presenti disposizioni operative.

 

3. Comunicazioni successive alla delibera di concessione della garanzia da parte del comitato

 

3.1     Comunicazione della delibera di concessione del finanziamento – Nel caso di richieste preventive di cui ai paragrafi 5.2 della Parte II e 7.2 della Parte III, presentate mediante la procedura telematica, la comunicazione della data di delibera della concessione del finanziamento può essere trasmessa dal soggetto richiedente al Gestore attraverso la medesima procedura telematica.

3.2     Comunicazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento – Nel caso di richieste presentate mediante la procedura telematica, i soggetti richiedenti possono inviare le comunicazioni di cui ai paragrafi 9.3 e 9.4 della Parte II e 10.3 e 10.4 della Parte III attraverso la medesima procedura telematica.

3.3     Comunicazione dell’avvenuta acquisizione della partecipazioneNel caso di richieste presentate mediante la procedura telematica, i soggetti richiedenti possono inviare le comunicazioni di cui ai paragrafi 10.1 della Parte II e 11.1 della Parte III attraverso la medesima procedura telematica.