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Informazioni sul Fondo di Garanzia
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FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E CONSORZI
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e Legge 7 agosto 1997, n. 266)

BENEFICIARI del "Fondo di Garanzia"

Soggetti richiedenti le agevolazioni per garanzia diretta:

  • banche e istituti di credito iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario);
  • intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del T.U. bancario;
  • società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (S.F.I.S.) iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 317/91.

Soggetti richiedenti le agevolazioni per controgaranzia e cogaranzia:

  • consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado (confidi), di cui all'articolo 155, comma 4, del T.U. bancario;
  • altri fondi di garanzia gestiti da banche, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. bancario.

Soggetti beneficiari finali del fondo di garanzia:

  • Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, escluse le imprese artigiane, economicamente e finanziariamente sane;
  • consorzi e società consortili di servizi alle PMI (di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91), e le società consortili miste (di cui all'articolo 27 della medesima legge 317/91), economicamente e finanziariamente sani. Le società consortili miste devono rientrare nei parametri previsti per le PMI.

Le PMI e i consorzi si ritengono economicamente e finanziariamente sani qualora venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo.

I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori ISTAT: 

  • A - Agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia)
  • B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia)
  • C - Estrazione di minerali 
  • D - Attività manifatturiere
  • E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
  • F - Costruzioni
  • G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
  • H - Alberghi e ristoranti
  • I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
  • K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
  • M - Istruzione
  • N - Sanità e altri servizi sociali
  • O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

Iniziative ammissibili al fondo di garanzia

L'intervento del Fondo è finalizzato a garantire i finanziamenti, i prestiti partecipativi e le partecipazioni concesse dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle società finanziarie per lo sviluppo e l’innovazione alle Piccole e Medie Imprese.

Le operazioni, concesse a fronte di investimenti, ammesse all'intervento del Fondo di garanzia sono:

  1. finanziamenti a medio-lungo termine, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni;
  2. prestiti partecipativi, ossia finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata;
  3. partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
  4. altre operazioni: qualsiasi operazione finanziaria diversa dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all'attività d'impresa, compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento (questi ultimi non sono ammessi nel caso di garanzia diretta); tali operazioni sono ammissibili nei limiti della regola de minimis; sono quindi escluse le operazioni effettuate a beneficio di soggetti operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
  5. finanziamenti finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi della legge 77/04 (i crediti devono essere riferiti ai sei mesi precedenti all'ammissione all'amministrazione straordinaria)tali operazioni sono ammissibili nei limiti della regola de minimis.

Le operazioni devono essere relative ad investimenti materiali ed immateriali che le PMI effettuano sul territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore; non deve trattarsi di mera sostituzione di beni esistenti e per i beni acquisiti è posto un vincolo di destinazione per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai pubblici registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporti di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura atta allo scopo. Gli investimenti immateriali devono riguardare il trasferimento di tecnologie, sotto forma di acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento delle conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate, che devono essere sfruttati nello stabilimento beneficiario dell'aiuto ed restarvi per un periodo di cinque anni.

L'ammissione al Fondo delle suddette operazioni è regolata da particolari criteri di valutazione economico e finanziaria delle imprese.

 

LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio nazionale.

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE dal fondo di garanzia

È prevista la concessione di garanzie, controgaranzie e cogaranzie ai soggetti indicati come soggetti richiedenti alla voce Beneficiari.

GARANZIA DIRETTA

La garanzia (garanzia del Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori) è esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile e copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al 60esimo giorno successivo all'intimazione di pagamento.

La garanzia diretta  è concessa, in percentuale sull'ammontare delle operazioni ammesse (costo del bene nel caso di leasing), in misura non superiore al:

  • 80% per operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all' art. 87.3.a),
  • 80% per le PMI e i consorzi che sottoscrivano contratti d'area o patti territoriali
  • 80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile
  • 85% per le imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria
  • 60% per tutte le altre operazioni

Nei limiti suddetti la Garanzia copre l'ammontare dell'esposizione dei soggetti richiedenti in misura non superiore a:

  • 80% per operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all' art. 87.3.a),
  • 80% per le PMI e i consorzi che sottoscrivano contratti d'area o patti territoriali
  • 80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile
  • 85% per le imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria
  • 60% per tutte le altre operazioni

 

CONTROGARANZIA

La controgaranzia (garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri consorzi di garanzia) è concessa secondo le seguenti modalità:

  1. a prima richiesta: esplicita, incondizionata,irrevocabile e accordata a condizione che le garanzie prestate seguano le stesse condizioni e modalità suindicate per la garanzia diretta
  2. in forma sussidiaria qualora le garanzie prestate non seguano le stesse condizioni e modalità suindicate per la garanzia diretta

La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90% dell'importo garantito dai soggetti richiedenti, purché le garanzie prestate non superino le seguenti percentuali relative all'ammontare di ciascuna operazione:

  • 80% per operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all' art. 87.3.a),
  • 80% per le PMI e i consorzi che sottoscrivano contratti d'area o patti territoriali
  • 80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile
  • 85% per le imprese che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione straordinaria
  • 60% per tutte le altre operazioni

Nel limite suddetto di copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai soggetti richiedenti.

Le controgaranzie per i confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca possono essere concesse a fronte di operazione di garanzia effettuate su finanziamenti a breve termine, di durata non superiore a 12 mesi oppure su finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti compatibilmente con le condizioni poste dal PSR.

La controgaranzia  a prima richiesta è escutibile a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia qualora essi abbiano già pagato il debito garantito, oppure dai soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento da parte di confidi e fondi di garanzia.

La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche, purché nei limiti indicati sopra; sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possono essere acquisite altre garanzie reali, assicurative e bancarie mentre sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite altre garanzie purché il loro  valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non garantita dal Fondo.

Le garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili su uno stesso investimento con altri regimi di aiuto entro i limiti di intensità massima di aiuto stabilita in sede comunitaria. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone  ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle  regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

Oltre che per le "altre operazioni", anche per "finanziamenti a medio-lungo termine", "prestiti partecipativi" e "partecipazioni" è possibile chiedere che il contributo sia concesso nel rispetto del regime de minimis.

 

COGARANZIA

La cogaranzia (garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi o agli altri fondi di garanzia) è richiesta dai confidi o dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzioni con MCC, secondo quanto previsto per la garanzia diretta.

Il Fondo può operare con fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione europea o da essi cofinanziati su apposita convenzione.

 

PROCEDURE

GARANZIA DIRETTA

Ammissione

La richiesta di ammissione deve pervenire a MCC entro 6 mesi dalla delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti; la richiesta può essere presentata anche prima della delibera delle operazioni: in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare la data  di tale delibera entro 3 mesi dalla delibera dell'apposito Comitato relativa all'ammissione.

L'apposito Comitato delibera in merito all'ammissibilità entro 2 mesi dalla richiesta.

Efficacia

Le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e relativo atto di erogazione; le operazioni di locazione finanziaria devo essere perfezionate mediante contratto di leasing e sottoscrizione del verbale di consegna. Almeno il 25% dell'ammontare del finanziamento ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data di delibera dell'apposito Comitato; nel caso della locazione finanziaria i beni devono essere consegnati entro 12 mesi. Anche nel caso dell'acquisizione di partecipazioni, almeno il 25% dell'ammontare della partecipazione ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data di delibera dell'apposito Comitato; entro i tre mesi successivi all'acquisizione i soggetti richiedenti devono far pervenire a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.

La garanzia del fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte dell'apposito Comitato, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento o di consegna del bene in locazione finanziaria se successive alla concessione della garanzia.

Iter per l'attivazione del Fondo

Entro 12 mesi dalla data di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, i soggetti richiedenti avviano le procedure di recupero del credito inviando ai debitori una diffida di pagamento o un decreto ingiuntivo (o istanza di ammissione allo stato passivo in caso di procedure concorsuali) relativi all'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. In caso di partecipazioni, il Fondo interviene sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni. Per data di inadempimento si intende la prima rata o canone rimasto insoluto ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali. Nel caso di operazioni non superiori a 18 mesi tale data è rappresentata dalla data di risoluzione o revoca dei finanziamenti.

Trascorsi inutilmente 60 gg dall'invio dell'intimazione, può essere richiesta l'attivazione del Fondo a MCC entro 120 dalla medesima data.

Entro 90 gg dal ricevimento della documentazione richiesta, MCC liquida l'importo garantito.

Di conseguenza il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate.

CONTROGARANZIA

Ammissione

La richiesta di ammissione al Fondo deve pervenire entro 6 mesi dalla data di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori o di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti. La richiesta può essere presentata anche prima della delibera delle operazioni: in tal caso i soggetti richiedenti (e/o i soggetti finanziatori nel caso di controgaranzia a prima richiesta) devono comunicare la data di tale delibera entro 3 mesi dalla delibera dell'apposito Comitato relativa all'ammissione.

L'apposito Comitato delibera in merito all'ammissibilità entro 2 mesi dalla richiesta.

Efficacia

Le operazioni assistite dalla controgaranzia del Fondo devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e relativo atto di erogazione; le operazioni di locazione finanziaria devo essere perfezionate mediante contratto di leasing e sottoscrizione del verbale di consegna. Almeno il 25% dell'ammontare del finanziamento ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data di delibera dell'apposito Comitato; nel caso della locazione finanziaria i beni devono essere consegnati entro 12 mesi. Anche nel caso dell'acquisizione di partecipazioni, almeno il 25% dell'ammontare della partecipazione ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data di delibera dell'apposito Comitato; entro i tre mesi successivi all'acquisizione i soggetti richiedenti  (e/o i soggetti finanziatori nel caso di controgaranzia a prima richiesta) devono far pervenire a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.

La controgaranzia del fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte dell'apposito Comitato, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento o di consegna del bene in locazione finanziaria se successive alla concessione della controgaranzia.

Solo nel caso di controgaranzia sussidiaria, la controgaranzia è inefficace qualora non siano rispettati i termini di 12 mesi di cui sopra nonché nel caso in cui le partecipazioni siano dismesse entro i 12 mesi successivi alla data di acquisizione del primo 25% e nel caso in cui il debitore risulti inadempiente nei 12 mesi successivi all'erogazione del primo 25% per le operazioni di finanziamento (6 mesi per le operazioni non superiori a 36 mesi) oppure successivi alla consegna del bene nel caso di leasing.

Iter per l'attivazione del Fondo

Controgaranzia a prima richiesta:

Entro 12 mesi dalla data di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, i soggetti finanziatori avviano le procedure di recupero del credito inviando ai debitori una diffida di pagamento o un decreto ingiuntivo (o istanza di ammissione allo stato passivo in caso di procedure concorsuali) relativi all'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. In caso di partecipazioni, il Fondo interviene sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni. Per data di inadempimento si intende la prima rata o canone rimasto insoluto ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali. Nel caso di operazioni non superiori a 18 mesi tale data è rappresentata dalla data di risoluzione o revoca dei finanziamenti.

Entro 90 gg dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori può essere richiesta l'attivazione del Fondo a MCC. Entro 90 gg dal ricevimento della documentazione richiesta, MCC liquida ai soggetti richiedenti l'importo controgarantito. Nel caso di recupero del credito da parte dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali inadempienti, le somme recuperate devono essere versate al Fondo entro 60 gg dal recupero. Nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano pagato ai soggetti finanziatori le somme richieste entro 120 gg dalla data di richiesta di escussione della garanzia, i soggetti finanziatori chiedono direttamente l'attivazione del Fondo. MCC liquida le somme controgarantite entro 120 gg dal ricevimento della documentazione richiesta.

A seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate.

Controgaranzia sussidiaria:

Le procedure di recupero del credito da parte dei soggetti finanziatori devono essere avviate entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore e la comunicazione dell’avvio delle procedure stesse deve pervenire a MCC entro 3 mesi. Per data di inadempimento si intende la prima rata rimasta insoluta. Nel caso di operazioni non superiori a 18 mesi tale data è rappresentata dalla data di risoluzione o revoca dei finanziamenti.

Acconto sulla futura perdita: 

La controgaranzia è attivata su espressa richiesta e dopo l'avvio delle procedure di recupero nella misura massima dell'80% della somma già versata o vincolata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori. Per le operazioni relative a partecipazioni non si ha acconto.

Liquidazione della perdita:

Dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito o dopo che sia stata deliberata l'irrecuperabilità, entro 3 mesi dalla data di versamento a titolo definitivo  effettuato a favore dei soggetti finanziatori, i soggetti richiedenti devono far pervenire a MCC, la richiesta di liquidazione della perdita.

Versamenti al Fondo

Entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari secondo le seguenti percentuali calcolate sull'importo garantito:

  • 0,25% per le operazioni relative a piccole imprese in zona 87,3,c) (ridotta del 50% per me microimprese)
  • 0,50% per le operazioni relative a medie imprese e consorzi in zona 87,3,c)
  • 0,50% per le operazioni relative a piccole imprese nel restante territorio (ridotta del 50% per me microimprese)
  • 1% per le operazioni relative a medie imprese e consorzi nel restante territorio

La commissione non è dovuta per le operazioni relative imprese a prevalente partecipazione femminile, per i soggetti ubicati nelle zone 87,3,a) e per i soggetti che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.

Le commissioni sono ridotte del 50% per le partecipazioni e i prestiti partecipativi per le quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del costo di provvista.