Soggetti beneficiari - legge 488:
Imprese costituite ed iscritte nel registro delle imprese alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le
imprese individuali per le quali è sufficiente essere titolari di
partita IVA; in quest'ultimo caso l'iscrizione nel Registro delle
imprese deve comunque essere effettuata e comprovata dall’impresa
all’atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa
all’ultimo stato di avanzamento.
Le domande 488 delle imprese artigiane rispondenti a specifici requisiti (si veda l’articolo 15 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006) non possono essere presentate a valere sui bandi relativi al settore “Industria”, ma esclusivamente su quelli riservati alle imprese artigiane cui si applicano le modalità semplificate previste dalla normativa.
Sono ammissibili alla legge 488/92 sia le piccole che le medie e grandi imprese.
Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, l’impresa richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, dei fabbricati dell'unità locale ove viene realizzato il programma e che gli stessi sono già rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilità ordinaria.
Programmi/attività ammissibili alla legge 488:
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:
- Attività estrattive (sezione C della classificazione delle attività ISTAT 2002);
- Attività manifatturiere (sezione D della classificazione ISTAT 2002);
- Attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore (sezione E della classificazione ISTAT 2002, con le limitazioni previste dalla normativa) ;
- Attività di costruzione (sezione F della classificazione ISTAT 2002, con le limitazioni previste dalla normativa);
- Attività di servizi (si veda l’elenco allegato al D.M. 1° febbraio 2006)
Il
programma di investimenti non può essere avviato prima della
presentazione della domanda e deve essere ultimato entro 48 mesi dalla
data del decreto di concessione provvisoria ovvero entro 24 mesi nel
caso in cui l’impresa abbia richiesto l’erogazione del contributo in
conto capitale in 2 quote.
Per alcuni settori sono previste
limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria
(siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria
automobilistica, settore alimentare, delle bevande e del tabacco).
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento comportanti spese ammissibili non superiori a 50 milioni di euro e non inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto importo minimo entro i seguenti limiti:
- Da 400.000 euro a 1.500.000 euro per le attività del settore industria ad eccezione di quelle dei servizi;
- Da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attività dei servizi.
Territori ammissibili legge 488/92:
I programmi di investimento per i quali sono richieste le agevolazioni
devono essere realizzati in unità produttive situate nelle “aree sottoutilizzate”
del territorio nazionale (aree obiettivo 1, obiettivo 2, aree ammesse
al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, aree 87.3.c)).
Tipologia degli investimenti ammissibili - legge 488
Sono ammessi alle agevolazioni i programmi di:
- costruzione di nuovo impianto produttivo;
- ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento di unità produttive esistenti.
Spese ammissibili - 488/92:
Le spese ammissibili riguardano:
- progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l’istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della banca finanziatrice e spese per la stipula del contratto di finanziamento;
- suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni;
- programmi informatici;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Con
riferimento a tali spese vigono i limiti, i divieti e le condizioni,
riportati nel punto 3.9 della circolare ministeriale n. 980902 del 23
marzo 2006.
Sono escluse le spese per mezzi di trasporto targati,
quelle relative alle scorte, alle spese di funzionamento e comunque le
spese non capitalizzate.
Tutte le spese ammissibili sono al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse.
Gli investimenti possono essere effettuati tramite acquisto diretto o mediante locazione finanziaria.
Agevolazioni concedibili - legge 488 - incentivi per lo sviluppo:
- Forma contributi in conto capitale legge 488/92:
Le
agevolazioni sono articolate nella forma di contributo in conto
capitale e di finanziamento agevolato (concesso da Cassa Depositi e
Prestiti). Ai fini della concessione delle stesse deve sussistere un
finanziamento bancario ordinario concesso da banche (che sottoscrivono
uno specifico accordo con Cassa Depositi e Prestiti), a tasso di
mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato,
destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e
non inferiore al 15% degli stessi; a tal fine la relativa delibera deve essere presentata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione.
Il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il
finanziamento con capitale di credito (finanziamento agevolato più
finanziamento bancario ordinario) è pari a 1. Nel caso di programmi che
prevedono, anche solo in parte, investimenti da realizzare tramite
locazione finanziaria, l’intervento della società di leasing è
equiparato al finanziamento bancario ordinario.
Il finanziamento
agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo
contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi
compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla
durata del programma di investimenti. Il tasso agevolato da applicare
al finanziamento è pari al 0,50% annuo. Il rimborso del finanziamento
agevolato avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno.
- Intensità di agevolazione della legge 488:
Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, riportate nella tabella,
sono espresse in percentuale dell’investimento ammissibile, in
relazione alla dimensione di impresa e all’ubicazione dell’unità
produttiva oggetto del programma.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di specifiche graduatorie:
- una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad aree o a più settori di attività e comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservata ai programmi ammissibili promossi da piccole e medie imprese;
- una graduatoria multiregionale per i programmi da realizzare nelle aree del Mezzogiorno riguardante programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- una graduatoria multiregionale per i programmi da realizzare nelle aree del Centro – Nord riguardante programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Tali graduatorie sono formate in base ai seguenti indicatori:
- rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale concedibile e la misura richiesta;
- rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi (così come definiti all’art. 8 comma 11 del D.M. 1° febbraio 2006 e attestati da apposita perizia giurata) e il totale delle spese ammissibili;
- indicatore delle priorità individuate dalle regioni (per le graduatorie ordinarie e speciali) e dal Ministro delle attività produttive (per le graduatorie multiregionali).
Il valore di ciascuno dei predetti indicatori è incrementato sulla base di premialità che tengono conto dei seguenti elementi:
a) percentuale delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al fatturato;
b) quota del fatturato derivante da esportazioni dirette;
c) adesione a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
d) programmi proposti da imprese risultanti da operazioni di fusione tra PMI;
e) realizzazione di stages
della durata minima di tre mesi, finalizzati all’inserimento di
laureati, sulla base di accordi con Università o Centri di ricerca
pubblici e privati;
f) presenza di strutture adibite ad asili
nido ovvero riduzione tariffaria dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
g) programmi proposti da imprese neo-costituite.
Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie; nel caso in cui anche uno solo degli scostamenti in diminuzione superi i 20 punti percentuali si procederà a revoca totale delle agevolazioni.
Procedura della legge 488:
- Presentazione domanda:
Il
Ministro delle attività produttive stabilisce con proprio decreto il
numero dei bandi da attivare nell’anno e fissa, in relazione a ciascun
bando, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande.
La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello a stampa che
riporta il numero di progetto pre-assegnato, deve essere presentata,
unitamente a tutta la documentazione necessaria all’espletamento
dell’attività istruttoria (scheda tecnica, piano descrittivo, delibera
di finanziamento bancario ordinario e ulteriore documentazione
prevista), a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di
ricevimento, alla banca concessionaria, tra quelle
convenzionate con il Ministero delle attività produttive per
l'effettuazione dell'istruttoria, se il programma prevede solo spese
direttamente sostenute dall'impresa richiedente; istituto
collaboratore, necessariamente convenzionato con la banca
concessionaria prescelta dall'impresa, se il programma prevede anche in
parte l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria; è compito
dello stesso istituto trasmettere la documentazione alla banca
concessionaria ai fini dell'istruttoria.
- Istruttoria:
La banca concessionaria entro 90 giorni dal termine finale di presentazione delle domande:
- verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni
- accerta la validità tecnica del programma, l’ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte;
- determina l’importo delle agevolazioni concedibili;
- accerta gli elementi che consentono il calcolo degli indicatori;
- trasmette le risultanze istruttorie al Ministero e comunica alla Cassa depositi e prestiti, per le domande definite con esito positivo, i dati necessari per l’assunzione delle delibere di finanziamento agevolato.
- Concessione:
Il Ministero delle attività produttive, entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze istruttorie, forma le graduatorie sulla base degli indicatori e provvede a pubblicarle nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Lo stesso Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in ordine decrescente dalla prima domanda inserita in graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’impresa e/o, per gli investimenti in leasing, la società di leasing stipula, entro 90 giorni dal ricevimento del decreto di concessione, un contratto di finanziamento ( unico sia per la quota agevolata che per quella ordinaria) con il soggetto agente (ossia il soggetto, che può coincidere con la stessa banca concessionaria, che ha sottoscritto un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione dell’intero finanziamento).
- Erogazione delle agevolazioni 488:
Le erogazioni in favore dell’impresa o dell’istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d’avanzamento, sulla base della documentazione di spesa allegata a ciascuna richiesta di erogazione.
Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare ed è erogato dalla banca concessionaria. La disponibilità è in 2 quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni è in 3 quote nel caso il programma venga ultimato in 48 mesi. Per lo stato di avanzamento si tiene conto delle fatture e/o altri titoli di spesa pagati. La prima quota può essere erogata, su richiesta, anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Il finanziamento è erogato dal soggetto agente in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l’erogazione in due quote. Per lo stato di avanzamento si tiene conto delle fatture e/o altri titoli di spesa indipendentemente dall’effettivo pagamento.
- Concessione definitiva della legge 488
Le
banche concessionarie, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento,
provvedono a redigere una relazione sullo stato finale del programma di
investimenti e a trasmetterla al Ministero.
Il Ministero delle
attività produttive, ricevuta la relazione sullo stato finale ed i
relativi allegati dalle banche concessionarie, per i programmi con
spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a 1.500.000,00 €,
dispone gli accertamenti sull’avvenuta realizzazione del programma di
investimenti nominando apposite commissioni. Sulla base dei predetti
accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle attività
produttive, provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti
all’impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva
ovvero alla revoca delle agevolazioni.
Limitazioni e obblighi legge 488:
Le agevolazioni previste dalla legge 488/92, non sono cumulabili con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono delle agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi
secondo la regola " de minimis".
E' fatto obbligo di non distogliere dell'uso previsto i beni agevolati
per 5 anni a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto.
L'impresa è tenuta ad osservare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro.
L'impresa ha l'obbligo di osservare specifiche norme settoriali anche comunitarie.
L'impresa, entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero
entro 18 mesi dalla medesima data nel caso in cui il contributo in
conto capitale venga erogato in 2 quote, deve avere maturato le
condizioni previste per l'erogazione a stato avanzamento lavori della
prima quota.
- L’impresa non può estinguere il contratto di finanziamento prima dell’erogazione a saldo del contributo in conto capitale. "Fondo di garanzia"
Ulteriori limitazioni
sono previste per le attività di produzione e distribuzione di energia
elettrica e di calore e per le attività di costruzioni.
Il mancato
rispetto di questi e altri obblighi previsti, comporta l'adozione di
provvedimenti di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni.


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