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Procedura semplificata
Operazioni Semplificate - legge 662
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La terza tipologia di intervento, prevista dalla normativa del Fondo di Garanzia - Legge 662 96, è quella della Procedura Semplificata. I beneficiari sono le PMI, non iscritte all’albo delle Imprese artigiane e non appartenenti a specifici settori di attività esclusi da questa tipologia di agevolazione (vedi normativa di riferimento). L'importo del Finanziamento, a fronte del quale viene richiesta la garanzia del Fondo di Garanzia, non deve superare il 20% del fatturato dell’impresa relativo, all’ultimo bilancio approvato.

Per poter accedere a queste operazioni bisogna verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:  

  • l’impresa non presenti nell'ultimo bilancio approvato, una perdita superiore al 5% del fatturato;
  • l’importo del fatturato dell’ ultimo bilancio non deve presentare una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%.
  • l’impresa non deve essere sottocapitalizzata (Mezzi propri/Tot. Passivo inferiore al 5% );
  • l’impresa deve essere valutata economicamente e finanziariamente sana sulla base dei criteri di valutazioni di MCC. Disposizioni Operative

In questo caso, la garanzia è pari all’80% del Finanziamento, con un massimo di € 500.000 di importo complessivo garantito.

La tipologia di operazioni ammissibili sono:

  • Investimenti, tutte le tipologie di investimento esclusi i mezzi di trasporto iscritti ai pubblici esercizi;
  • Acquisti Scorte
  • Consolidamento di passività a breve;
  • Liquidità.