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Procedura start up
Giovedì 01 Novembre 2007 11:51
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La prima tipologia di intervento, prevista dalla normativa del fondo di garanzia, è quella della imprese in start-up .

sono ammesse al finanziamento, garantito dal fondo di garanzia, le pmi, non iscritte all’albo delle imprese artigiane e non appartenenti ai cosiddetti settori sensibili (es. siderurgia, industria carboniera, industria automobilistica , agricoltura ecc.), come disposto dalla normativa di riferimento.

Per poter accedere a queste operazioni bisogna verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: 

  • l’impresa deve essere costituita da non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del fondo;
  • l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del fondo deve essere a fronte di un programma di investimento;
  • le imprese in start-up devono realizzare un apporto di mezzi propri pari al 25% del totale del programma di investimento che devono realizzare.

Le nuove imprese, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, devono produrre bilanci previsionali almeno triennali .

La tipologia di intervento è connessa unicamente alle operazioni di investimenti fissi, materiali o immateriali, destinati all’avvio dell’attività, ed effettuati sul territorio nazionale. 

L’importo del finanziamento, a fronte del quale viene richiesta la garanzia del fondo,  deve essere minimo di 10.000,00 e massimo di € 50.000, 00

In questo caso, la garanzia è pari all’80% del finanziamento