D. (B. Napoli) (8.89) (13.22) Una S.n.c., costituita nel maggio 1997 ha avanzato richiesta di agevolazioni per la realizzazione di un nuovo caseificio (derivati di latte vaccino) ed ha sottoscritto la dichiarazione di cui all’allegato 6. I promotori hanno dettagliatamente motivato il rispetto dei limiti e divieti CEE (punto 2.3 ultimo comma decisione 94/473/CE di cui all’allegato 4 della circolare 234363/97) come segue: il nuovo impianto sostituisce la capacità produttiva (puntualmente definita) di due caseifici preesistenti, facenti capo ai genitori degli stessi promotori (di cui uno già condotto dalla richiedente in fitto di ramo d’azienda) e ubicati nello stesso comune, che cesseranno l’attività entro il 30/06/98 o al massimo entro il 31/12/98 contemporaneamente all’entrata in funzione di detto nuovo impianto; i caseifici preesistenti saranno disattivati in quanto gli attuali siti non consentono l’adeguamento alle norme sanitarie comunitarie e la riduzione dell’impatto ambientale, ancorché tale delocalizzazione non sia stata ancora imposta dalle Autorità competenti; la normativa sanitaria di riferimento è costituita dalle decisioni 92/46/CE e 92/47/CE recepite in DPR n. 54/97 (latte e derivati) e decisione 93/43/CE recepita in D.L. n. 155/97 (agroalimentare) rispettivamente con termini per gli adeguamenti il 30/06/97 (con deroga per le piccole imprese) e 30/06/98. Pertanto la richiedente, nel realizzare l’adeguamento funzionale, interpreta i limiti ed i divieti di cui al punto 2.3 ultimo comma della decisione 94/473/CE in maniera estensiva, nel senso che l’iniziativa proposta comunque non incrementerebbe la capacità produttiva del comparto nella zona ed in particolare in un ambito imprenditoriale ben circoscritto e puntualmente identificabile. Il caso prospettato, ancorché presenti aspetti peculiari, assume una valenza di carattere generale in considerazione delle sempre più stringenti normative in materia sanitaria ed ambientale che stanno inducendo le imprese del settore a delocalizzarsi, con frequenza crescente di richieste di agevolazioni. (23 – 17/6/98) (indicatori, ambientali, regionali)
R. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati, i divieti nei confronti dell’ammissibilità degli investimenti non si applicano a quelli intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie ed a quelli miranti alla tutela dell’ambiente, purché gli stessi non comportino un aumento della capacità produttiva (cfr. punto 2.3 della decisione 94/173/CE del 22/03/94, riportata nell’allegato n. 4 della circolare n. 234363/97). Nel caso in questione, che sembrerebbe rientrare nelle ipotesi suddette, occorre che l’impresa comprovi l’effettiva necessità di un adeguamento degli impianti alle norme sanitarie comunitarie, che tale adeguamento non possa essere realizzato nelle attuali localizzazioni e che, di conseguenza, sia giustificabile un trasferimento degli impianti stessi con tale motivazione. Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito positivo, occorrerà accertare che la capacità produttiva del nuovo impianto non sia superiore alla somma di quelle dei due impianti da abbandonare (in relazione a questi ultimi due è opportuno acquisire uno specifico atto d’obbligo sulla cessazione dell’attività delle due unità produttive interessate e sulla loro capacità produttiva). L’iniziativa da agevolare sarà da classificare “ammodernamento” con “trasferimento”, con variazione occupazionale, ai fini del relativo indicatore, pari a zero. L’indicatore ambientale assumerà come dato “precedente” la somma dei valori relativi al periodo di riferimento dei due impianti abbandonati. L’indicatore regionale assumerà il valore previsto per gli “ammodernamenti”. Il costo del progetto dovrà essere diminuito come specificato dall’art. 3, comma 2 del regolamento.
D. (B. Napoli) (8.89) (13.22) Una S.n.c., costituita nel maggio 1997 ha avanzato richiesta di agevolazioni per la realizzazione di un nuovo caseificio (derivati di latte vaccino) ed ha sottoscritto la dichiarazione di cui all’allegato 6. I promotori hanno dettagliatamente motivato il rispetto dei limiti e divieti CEE (punto 2.3 ultimo comma decisione 94/473/CE di cui all’allegato 4 della circolare 234363/97) come segue: il nuovo impianto sostituisce la capacità produttiva (puntualmente definita) di due caseifici preesistenti, facenti capo ai genitori degli stessi promotori (di cui uno già condotto dalla richiedente in fitto di ramo d’azienda) e ubicati nello stesso comune, che cesseranno l’attività entro il 30/06/98 o al massimo entro il 31/12/98 contemporaneamente all’entrata in funzione di detto nuovo impianto; i caseifici preesistenti saranno disattivati in quanto gli attuali siti non consentono l’adeguamento alle norme sanitarie comunitarie e la riduzione dell’impatto ambientale, ancorché tale delocalizzazione non sia stata ancora imposta dalle Autorità competenti; la normativa sanitaria di riferimento è costituita dalle decisioni 92/46/CE e 92/47/CE recepite in DPR n. 54/97 (latte e derivati) e decisione 93/43/CE recepita in D.L. n. 155/97 (agroalimentare) rispettivamente con termini per gli adeguamenti il 30/06/97 (con deroga per le piccole imprese) e 30/06/98. Pertanto la richiedente, nel realizzare l’adeguamento funzionale, interpreta i limiti ed i divieti di cui al punto 2.3 ultimo comma della decisione 94/473/CE in maniera estensiva, nel senso che l’iniziativa proposta comunque non incrementerebbe la capacità produttiva del comparto nella zona ed in particolare in un ambito imprenditoriale ben circoscritto e puntualmente identificabile. Il caso prospettato, ancorché presenti aspetti peculiari, assume una valenza di carattere generale in considerazione delle sempre più stringenti normative in materia sanitaria ed ambientale che stanno inducendo le imprese del settore a delocalizzarsi, con frequenza crescente di richieste di agevolazioni. (23 – 17/6/98) (indicatori, ambientali, regionali)
R. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati, i divieti nei confronti dell’ammissibilità degli investimenti non si applicano a quelli intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie ed a quelli miranti alla tutela dell’ambiente, purché gli stessi non comportino un aumento della capacità produttiva (cfr. punto 2.3 della decisione 94/173/CE del 22/03/94, riportata nell’allegato n. 4 della circolare n. 234363/97). Nel caso in questione, che sembrerebbe rientrare nelle ipotesi suddette, occorre che l’impresa comprovi l’effettiva necessità di un adeguamento degli impianti alle norme sanitarie comunitarie, che tale adeguamento non possa essere realizzato nelle attuali localizzazioni e che, di conseguenza, sia giustificabile un trasferimento degli impianti stessi con tale motivazione. Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito positivo, occorrerà accertare che la capacità produttiva del nuovo impianto non sia superiore alla somma di quelle dei due impianti da abbandonare (in relazione a questi ultimi due è opportuno acquisire uno specifico atto d’obbligo sulla cessazione dell’attività delle due unità produttive interessate e sulla loro capacità produttiva). L’iniziativa da agevolare sarà da classificare “ammodernamento” con “trasferimento”, con variazione occupazionale, ai fini del relativo indicatore, pari a zero. L’indicatore ambientale assumerà come dato “precedente” la somma dei valori relativi al periodo di riferimento dei due impianti abbandonati. L’indicatore regionale assumerà il valore previsto per gli “ammodernamenti”. Il costo del progetto dovrà essere diminuito come specificato dall’art. 3, comma 2 del regolamento.



Twitter
UpNews
Googlize this
SegnaloItalia
Facebook
Diggita
Notizieflash
OKnotizie
Segnalo
Ziczac