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Quesiti Legge 488
Documentazione, attestazione del regime contabile
Quesiti Legge 488 - Seduta 35 - 15 aprile 2002
Mercoledì 22 Novembre 2006 17:15
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D. (Centrobanca) Si presenta il caso di un’azienda che richiede la prima quota di contributo a valere sui fondi dell'8° bando. La richiedente, all'atto della presentazione della domanda si trovava in contabilità semplificata ed ora si trova in difficoltà per quanto attiene la dimostrazione del passaggio in contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2001. Infatti, la normativa fiscale non prevede più alcun obbligo di segnalazione per il passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria. Tale prassi è stata sostituita dal così detto "comportamento concludente", ovvero, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio, il comportamento dell'azienda determina la scelta del regime contabile. Parimenti, non è obbligatorio effettuare alcuna segnalazione all'ufficio IVA. Questa banca concessionaria ritiene che l'azienda, in mancanza di altra documentazione, possa attestare il regime contabile attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante. Poi, con la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, sarà possibile verificare il “comportamento concludente”. Alla luce di quanto esposto in precedenza, si chiede di conoscere con quali documenti la richiedente deve attestare di aver optato per il regime di contabilità ordinaria a partire dall'esercizio fiscale 2001. (35 – 15/04/02) (documentazione, attestazione del regime contabile)

R. Si concorda con la banca concessionaria in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciato dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il regime contabile prescelto a partire dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, si ritiene necessario effettuare una successiva verifica circa il comportamento concludente attraverso la verifica sulla dichiarazione dei redditi del 2001. Qualora da quest’ultima, da richiedere tempestivamente all’impresa, dovesse emergere il permanere della contabilità semplificata, la banca concessionaria, oltre a seguire la procedura normalmente prevista dalla legge nei casi di dichiarazioni false, dovrà procedere con la proposta di revoca totale delle agevolazioni concesse ed al conseguente recupero della somma erogata.

 
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