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Quesiti Legge 488
Mezzi propri, contributi in conto impianti, regime fiscale
Quesiti Legge 488 - Seduta 35 - 15 aprile 2002
Lunedì 27 Novembre 2006 10:30
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- D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) (9.1.171) La normativa prevede che ai fini dell’apporto di mezzi propri possono essere destinati utili conseguiti e ammortamenti anticipati effettuati nel corso di realizzazione degli investimenti. La risposta al quesito 2.34 prevede che tali risorse debbano essere considerate al netto dei contributi ottenuti ai sensi della Legge 488 erogati sullo stesso programma e portati a conto economico tra i componenti positivi. Ciò al fine di evitare la valutazione, come capitale proprio, del contributo dello Stato per lo stesso programma. Si ritiene pertanto che, in fase di collaudo, si debba procedere nel modo qui di seguito esposto. Dalla componente positiva del conto economico si dovranno stornare gli eventuali contributi relativi al programma, mentre dagli oneri fiscali si dovrà scorporare la corrispondente componente fiscale. Si verrà così a determinare un cash flow (utili e ammortamenti anticipati) che potrà essere destinato liberamente al programma. Si chiede se tale modo di procedere possa essere ritenuto corretto. (35 – 15/04/02) (mezzi propri, contributi in conto impianti, regime fiscale)

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 al riguardo prevede : “ nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l’impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto di eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo…”. La normativa, quindi, non prevede alcuna rettifica dell’utile qualora al risultato abbiano concorso contributi, di qualunque tipo, incassati nell’esercizio di riferimento. La risposta al quesito nr. 2.34 della raccolta generale è stata fornita nella riunione del CTC del 25/3-3/4 del 1997, nr. 15. All’epoca la contabilizzazione dei contributi, si ricorda, avveniva, mediante imputazione di una quota pari al 50% in una riserva del Patrimonio Netto in sospensione d’imposta e mediante imputazione al conto economico nell’esercizio dell’avvenuto incasso. Risultava altresì possibile suddividere tale quota in rate costanti da incassare, al massimo, nei quattro esercizi successivi. Quindi, a bilancio, esisteva una evidenza chiara ed immediata della quota di contributo, e, l’operazione suggerita dalla risposta al quesito 2.34 non presentava particolari problematiche di esecuzione. La Legge 27.12.97 nr. 449 (art. 21, c.4, lett.a) ha introdotto, con effetto dal 1.1.1998, tra l’altro, modifiche agli artt. 55 (in particolare lett. b, comma 3) e 76 (comma 1) del TU.I.R. (DPR 917/86), introducendo la nuova e specifica categoria dei contributi in conto impianti, cioè di quei contributi la cui concessione è direttamente connessa all’acquisto di beni ammortizzabili in applicazione di specifiche leggi, quale appunto anche la L. 488. La novità assoluta rispetto al passato è costituita dal fatto che il contributo in c/impianti non costituisce né una sopravvenienza né un ricavo, e concorre alla formazione del reddito seguendo il principio di competenza. Ciò determina due possibili sistemi di contabilizzazione : a) iscrizione del contributo tra gli altri ricavi e proventi (voce E2O del Conto Economico) nel momento in cui sorge la certezza del diritto (liquidazione del contributo spettante, anche sui singoli s.a.l.), e suo differimento, con la tecnica dei risconti passivi, in base alla vita utile del cespite cui il contributo è strettamente riferito; b) iscrizione del contributo, sempre in base al principio della competenza, in diretta riduzione del costo storico dei beni cui è connesso. Con tale tecnica il contributo partecipa al reddito d’esercizio in maniera indiretta attraverso le minori quote di ammortamento. In conclusione le variazioni apportate al TU.I.R. con effetto dal 1.1.98 determinano una pluralità di comportamenti con conseguenti enormi difficoltà di determinazione dell’effettivo utile al netto di contributi. Potrebbero, difatti, crearsi difformità di trattamento tra le varie imprese a seconda del sistema contabile, della minore o maggiore analiticità delle scritture contabili, del regime di contabilità, ordinaria o semplificata, dell’obbligo civilistico della redazione di una nota integrativa ecc. Il tutto non senza considerare quanto richiamato in premessa in ordine alle prescrizioni normative della legge 488, e non senza considerare che, nella pratica operativa, nulla vieterebbe di distribuire gli utili, determinati anche dal concorso dei contributi, reintroducendoli tra le componenti del patrimonio sotto forma di apporti di capitale dei soci. Al fine, dunque, di assicurare pari trattamento a tutte le imprese interessate, e tenuto altresì conto che l’accantonamento, ancorché comprensivo di una parte dei contributi, resterebbe comunque vincolato al patrimonio dell’impresa, e che pertanto la funzione dell’indicatore nr. 1 non verrebbe sminuita, si ritiene che per gli utili e per gli ammortamenti anticipati accantonati dal 1998 in poi non occorra più .procedere a rettifiche, ma considerare, in sede di verifica finale, l’intero importo che ha concorso alla variazione in aumento del Patrimonio Netto aziendale.

 
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