D. (Banca dell’Umbria 1462) Le circolari esplicative del Ministero delle Attività Produttive n. 234363 del 20/11/1997 e n. 900315 del 14/07/2000 prevedono all’art. 6.2 che “ il capitale proprio investito o da investire nell’iniziativa può essere rappresentato da utili o ammortamenti anticipati accantonati ad un apposito fondo del Patrimonio netto per tutta la durata del programma al netto delle eventuali perdite prodotte nello stesso periodo e non ripianate”. La circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 20145 del 11/05/2001, avente ad oggetto l’applicabilità della Circolare Map n. 900315 del 14/07/00 ai fini dell’apporto dei mezzi propri negli investimenti agevolati nell’ambito dei Patti Territoriali, ricorda che “l’art. 67 comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) nel dettare la disciplina degli ammortamenti anticipati dispone che il limite massimo fiscalmente deducibile dell’ammortamento ordinario possa essere incrementato fino al doppio nei primi tre esercizi di funzionamento del bene strumentale di nuova acquisizione. Riguardo alla deducibilità di tali ulteriori quote, la norma dispone che l’accantonamento effettuato a titolo di ammortamento anticipato possa essere portato in deduzione dal reddito imponibile a condizione che l’eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all’ammortamento dei beni, sia accantonata in una apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell’ammortamento. Dalla lettura della norma fiscale emerge con chiarezza che l’eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario, risultante dall’applicazione del meccanismo di ammortamento anticipato, deve essere portata in diretta diminuzione del valore di bilancio del cespite al quale si riferisce o, alternativamente, accantonata in una apposita riserva. Dalla lettura congiunta della disposizione del T.U.I.R. (diretta imputazione o accantonamento a riserva) e del testo della Circolare Map (apposito fondo) deriva che la possibilità di utilizzo degli ammortamenti anticipati ai fini di cui all’oggetto è subordinata all’ipotesi che essi siano iscritti in una riserva e, comunque, è consentita non oltre il limite massimo rappresentato dalla misura dell’eccedenza rispetto alle quote calcolate sulla base dell’aliquota ordinaria di ammortamento.” Il quesito n. 2.45 del 19/02/1998 in merito alla problematica in esame dispone la possibilità di accettare come capitale investito anche gli ammortamenti anticipati non accantonati in un apposito fondo del patrimonio netto della società bensì portati ad incremento del fondo ammortamento purché venga evidenziato nella nota integrativa al bilancio l’ammontare e la natura di tali ammortamenti. Si richiede, sia in relazione ai progetti agevolati ai sensi della Legge 488/92 che ai sensi dei Patti Territoriali, quale sia l’orientamento da seguire. (38 – 20/02/03) (mezzi propri, parte nuova, ammortamenti anticipati)
R. La ratio della risposta al quesito n. 2.45 è quella che nella lettura del punto della circolare concernente il capitale proprio non ci si può limitare a darne una interpretazione solo letterale: ammortamenti anticipati solo se accantonati in un apposito fondo del Patrimonio netto. L’ammortamento anticipato, pertanto, può essere favorevolmente computato ai fini della legge 488/92 in qualsiasi delle forme consentite dalla norma fiscale esso venga rappresentato e purché, tuttavia, il suo ammontare venga in qualche modo esplicitamente indicato. Dal momento che, secondo la vigente normativa fiscale, l’ammortamento anticipato può essere portato in diretta diminuzione del valore di bilancio del cespite al quale esso si riferisce, lo stesso può essere comunque computato purché il relativo importo risulti con evidenza (ad esempio della nota integrativa di bilancio).



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