D. (Banca dell’Umbria 1462) A decorrere dall’11° bando, i programmi presentati dalle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco devono essere rispondenti ai divieti e alle limitazioni posti dal Complemento di programmazione del POR o del PSR della competente regione. Al fine di valutare l’ammissibilità dei programmi di investimento ricadenti nel settore della “Fabbricazione di olio di oliva grezzo e raffinato” da realizzare nella Regione Calabria, tenuto conto di quanto desunto dal C.d.P del POR secondo il quale “sono ammissibili tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta”, si chiede di sapere se è corretto, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, rilevare i dati relativi alla “capacità fisica prodotta” dal Registro dei Frantoiani con riferimento ai dati sulla capacità potenziale ed effettiva di lavorazione autorizzata. (38 – 20/02/03) (settori, alimentare, olio di oliva – POR Calabria)
R. Per quanto concerne lo specifico settore della “Fabbricazione di olio d’oliva grezzo e raffinato” in Calabria, si ritiene condivisibile (come, peraltro, già chiarito in passato dal Ministero con propria circolare) l’ipotesi di fare riferimento ai dati rilevabili dalle autorizzazioni rilasciate dal Registro dei frantoiani. In particolare, pertanto, con riferimento a tali autorizzazioni, dovrà essere verificato che il programma di investimenti da agevolare non comporti alcun incremento né della capacità potenziale di lavorazione nelle 8 ore né di quella effettiva nelle stesse ore. Tale riferimento, peraltro, appare applicabile anche ai frantoi delle altre regioni ove vigono simili vincoli.



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