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Quesiti Legge 488
Domanda, programmi temporalmente sovrapposti
Quesiti Legge 488 - Seduta 40 - 31 ottobre 2003
Martedì 28 Novembre 2006 12:34
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D. (Centrobanca SF) (18.35) Si presenta il caso di un’azienda operante nel settore costruzioni (Istat F.45.31), agevolata sull’8° bando industria, che in data 23/04/2002 ha presentato domanda a valere sul bando Pia Formazione, misura 2.1.b Pacchetto integrato di agevolazioni – 1^ applicazione, agevolata con decreto del 08/07/2002 e in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di industrializzazione ai sensi della L.488/92. Poiché l’art.3 comma 1 lettera i) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni Pia Formazione prevede di “ultimare le attività formative entro la data di ultimazione del correlato programma d’investimento agevolato ai sensi della L.488/92, …, fatti salvi comunque eventuali diversi termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo dei fondi della Unione Europea”, si chiede, ai fini della chiusura del programma formativo, se per “data di ultimazione del correlato programma d’investimento” sia da intendersi la data effettiva di ultimazione del programma L.488/92 rappresentata dall’ultimo titolo di spesa utile, come puntualizzato nel decreto di concessione provvisoria, ovvero, secondo un’interpretazione estensiva, il termine massimo di 24/48 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla L.488/92, come sembrerebbe emergere dai decreti Pia Formazione – Applicazione ordinaria. Ai fini dei divieti previsti dal punto 5.1 lettera d) della circolare n.900315 del 14/07/2000, la società in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di industrializzazione agevolato sull’8° bando industria della L.488/92 ed ha presentato, a valere sul 14° bando industria, una domanda di ampliamento sulla medesima unità produttiva. (40 – 31/10/03) (domanda, programmi temporalmente sovrapposti) PIA FORM

R. La data entro la quale devono concludersi le attività formative agevolate è indicata ai punti 3.3 e 12.4 della circolare n. 1167510 del 28.11.2001 con riferimento, rispettivamente, all’attuazione ordinaria ed alla prima applicazione del PIA Formazione. In entrambi i casi si fa riferimento alla data di ultimazione del programma di investimenti cui è correlata l’attività di formazione e, pertanto, tale scadenza viene disciplinata allo stesso modo. L’interpretazione da dare, nel caso esposto, alla data di ultimazione del programma (da porre come termine ultimo per lo svolgimento dell’attività formativa) non può, pertanto, che essere la medesima. Ciò premesso, l’adozione di un’interpretazione restrittiva (la data è quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile del programma di investimenti), soprattutto per la prima applicazione, potrebbe determinare, di fatto, la inammissibilità di tutti quei programmi di formazione, agevolati con decreti del 4.7.2002, correlati a programmi di investimenti agevolati con decreti del 9.4.2001 (8° bando) o del 12.2.2002 (11° bando) che, alla predetta data del 4.7.2002 potevano essere già conclusi o di imminente chiusura. Appare pertanto più plausibile che l’intendimento espresso nella circolare sia quello di far coincidere la data in questione con il termine massimo consentito per la conclusione del programma di investimenti agevolato, e cioè, a seconda dei casi, 24 o 48 mesi dal decreto di concessione provvisoria relativo a tale programma stesso. Per quanto concerne la seconda questione sollevata con il quesito, riguardante i divieti di cui al punto 5.1 lettera d) della circolare n. 900315 del 14/07/2000, si ritiene che ai fini della presentazione, per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda riguardante un ulteriore programma successivo ad un “nuovo impianto” agevolato nell’ambito di un PIA Formazione, è necessario che entro la scadenza dei termini per la presentazione della nuova domanda l’impresa abbia presentato la dichiarazione di ultimazione prevista dall’art. 6 comma 10 del regolamento per il solo programma di industrializzazione.

 
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