D. (Banca Intesa Mediocredito) Un’impresa utilizza, presso la propria unità produttiva, un sistema di condizionamento, formato da caldaie ad olio combustibile, assorbitori e torri evaporative, finalizzato a condizionare soprattutto l’ambiente manifatturiero (sale di produzione, centro di calcolo, laboratorio software), ove si trovano apparecchiature che richiedono, per il loro funzionamento, ambienti tecnicamente controllati. Ciascun assorbitore consuma circa 20 mc/ora di acqua trattata chimicamente (10 mc in evaporazione e 10 mc di spurgo). Il programma di investimenti che l’impresa intende proporre nell’ambito del bando “488 Ambiente” consiste nel sostituire tale sistema (a bassissimo rendimento) con moderne pompe di calore che offriranno il vantaggio di abbattere il consumo idrico, ridurre il consumo di energia ed annullare le emissioni di ossido di zolfo, polveri, anidride carbonica, ecc.. Si chiede se tale tipo di intervento possa essere ammissibile alle agevolazioni del “bando ambiente”. (41 – 17/12/03) (tipologia investimento, miglioramenti ambientali in più temi) AMB
R. Il programma di investimenti prospettato sembra principalmente finalizzato alla riduzione del consumo di acqua, con il contestuale ottenimento di vantaggi anche in termini di energia consumata e di riduzione di inquinanti emessi in atmosfera (naturalmente gli effettivi vantaggi ai fini dell’indicatore ambientale vengono rilevati dal rapporto tra i consumi ed il valore della produzione). Dal momento che l’impianto di condizionamento prospettato è chiaramente funzionale al ciclo produttivo, si ritiene che un intervento sullo stesso possa riguardare una tecnologia di processo e, quindi, rientrare nelle finalità della normativa in argomento. Dal momento che i vantaggi che ne deriverebbero potrebbero riguardare sia la risorsa idrica che quella energetica (oltre alla riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera), si richiama quanto precisato sull’argomento dal punto 3.1 della circolare n. 946323 del 5 agosto 2003, così come integrato dal punto 2 della circolare n. 946397 del 22 ottobre 2003, e precisamente che: “qualora il programma di investimenti concernente un determinato tema consenta di conseguire positive ricadute indirette su uno o su entrambi gli altri temi, il programma stesso è valutato con riferimento al tema principale ed è con riferimento ai dati relativi a quest’ultimo che viene determinato il valore dell’indicatore ambientale”. Tenuto conto di tale precisazione, l’impresa non dovrà pertanto avanzare una domanda a valere sul tema “Multisettore”, bensì valutare, sulla base dei vantaggi attesi, qual è il tema principale (tra “Risorsa idrica” ed “Energia”) ed avanzare una domanda a valere su tale tema.



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