D. (Banca dell’Umbria) (9.1.192) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra interpretazione in merito a quanto previsto dall’art.2.1 della Circolare in oggetto “Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione , anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile.., rispetto ai presenti casi: Alcune società intendono presentare iniziative per la realizzazione di House-boast o Noleggio di imbarcazioni da diporto previste come ulteriori attività ammissibili dalla Regione Calabria. Le richiedenti, ai fini di attestare la piena disponibilità dell’unità produttiva che potrà considerarsi il ricovero abituale dei mezzi stessi (cfr quesito 10.91 della Raccolta Comitato Tecnico Consultivo Legge 488/92), intendono produrre dei Contratti di ormeggio stipulati con la società Porto di Tropea spa concessionaria del porto stesso ( conc. 28/03 Rep. N° 106 del 02/07/2003). Tali contratti, opportunamente registrati, daranno alle richiedenti la disponibilità di diversi posti barca il cui numero sarà dimensionato sulla base delle imbarcazioni funzionali allo svolgimento dell’attività ammissibile e “non iscritte al pubblico registro”. (43 – 01/03/05) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, noleggio imbarcazioni da diporto, TUR)
R. Fermo restando quanto già previsto nella risposta al quesito B. di Napoli n. 10.91 della raccolta, si conferma l’opinione della banca in merito all’idoneità dei contratti di ormeggio quale titolo di disponibilità degli immobili oggetto del programma di investimento.



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