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Quesiti Legge 488
Disponibilita' dell'immobile oggetto dell'investimento
Quesiti Legge 488 - Seduta 44 - 13 novembre 2006
Lunedì 19 Novembre 2007 12:35
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D (Centrobanca). Si prospetta il caso dell’azienda “A srl” che per la dimostrazione della disponibilità dell’immobile, oggetto dell’investimento proposto, ha presentato oltre ai titoli di proprietà, anche il progetto di fusione per incorporazione dell’azienda “B sas”, proprietaria di una porzione dell’immobile, in “A” stessa. In particolare, la società “A” possiede l’intero capitale sociale della società “B” in forza dell’acquisizione del 100% delle quote avvenuto in data 26/4/06 e 6/9/06 (acquisto dell’1%).
16 La società “B” non svolge alcuna attività ed è proprietaria di parte dell’immobile (terreno) oggetto dell’investimento proposto dalla società “A”.   Alla data di presentazione della domanda 15/9/06, entrambe le società avevano approvato il progetto di fusione per incorporazione della società “B” nella società “A”. Alla medesima data non era stata ancora perfezionata la fusione. Inoltre, non vi è alcun atto, stipulato tra i due soggetti giuridici “A” e “B”, che trasferisca la disponibilità del bene dall’uno all’altro. I due soggetti mantengono ciascuno la propria personalità giuridica fino all’avvenuta fusione. Precisato quanto sopra, la banca concessionaria ritiene che alla data ultima di presentazione delle domande, la società richiedente “A” non aveva di diritto la disponibilità di tutta l’area oggetto del programma di investimenti per i quali intende richiedere le agevolazioni. Si ritiene che in questo particolare caso la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento (terreno) sia desumibile dalla proprietà diretta di una parte e indiretta (controllata al 100%) della restante e che di fatto siano rispettati i requisiti previsti dal bando.

R. Tenuto conto che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande le due
imprese non erano ancora fuse e che alla predetta data non veniva dimostrata da parte
dell’impresa richiedente, ai sensi del punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, la
disponibilità di una porzione dell’area oggetto del programma, la domanda di agevolazioni non
può ritenersi ammissibile.

 
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