D. (MPS) Si presenta il caso di una domanda (Modulo e documentanziczione a corredo) trasmessa alla banca concessionaria prescelta per l’istruttoria mediante corriere privato anziché “a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento”, come invece prescritto dalla vigente circolare (punto 5.3, ult. comma; analogamente l’Allegato n. 11, Modulo e relative istruzioni per la ompilazione). si pone pertanto il problema dell’ammissibilità o meno della domanda. nel merito, la circolare - mentre è chiara nel prescrivere determinate forme di invio – non egolamenta le conseguenze della mancata osservanza delle forme prescritte. del resto, le condizioni di invalidità della domanda previste dalla circolare non contemplano la
mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domade – di tutta la documentazione di cui ll’allegato n. 12, nonché l’elaborazione della Scheda Tecnica a mezzo dello specifico software redisposto dal Ministero. in conseguenza di ciò, è stato ritenuto che l’invio di una raccomandata A.R. non può costituire un obbligo a pena di esclusione. si propenderebbe pertanto per l’ammissibilità della domanda. nel caso di specie, considerato che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di soggetto
terzo, rispetto all’impresa istante) consente di individuare la data di invio da parte dell’impresa, si
considererebbe tale data quale data di presentazione della domanda.si chiede conferma in tal senso
.
R. La normativa prevede in modo puntuale le modalità di trasmissione delle domande. Pertanto
nel caso sopraindicato la domanda deve essere rigettata



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