D. (Interbanca) Una società ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul 31° bando 2006 (Industria) per la realizzazione in un comune della Campania di un parco eolico. Al punto B6 della scheda tecnica ha indicato di disporre del suolo sede dell’investimento in virtù del Decreto Dirigenziale della Regione Campania a data 11.05.2006 con il quale il Comune ove ha sede l’investimento è autorizzato alla realizzazione dell’impianto eolico in oggetto. 14 A seguito di una richiesta di chiarimento in merito la società ha indicato nella L. 109/1994 (Legge Merloni) la fonte normativa di riferimento, essendo essa concessionaria per la realizzazione del progetto e subentrando di diritto, con effetto retroattivo, anche su tutti gli atti già stipulati dal Comune per la realizzazione del progetto, e quindi anche nei rapporti di locazione dei suoli stipulati
dal Comune medesimo in data antecedente al 15.09.2006. In particolare la società ha evidenziato che: 1) il progetto è stato promosso a seguito di una gara indetta nel 2005 ai sensi dell'art. 37 bis della L. 109/1994 "... per 1'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una centrale elettrica da fonte eolica in regime di project financing..." 2) il Comune in questione al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione alla predetta gara (sempre nel 2005) si era già assicurato la disponibilità del terreno per la durata di 28 anni stipulando con i proprietari un compromesso per la locazione delle aree interessate dall'inziativa, compromessi sottoposti a registrazione e trascrizione 3) alla gara ha partecipato la società controllante della richiedente, che si è aggiudicata la concessione nel corso del 2006 4) come previsto dall’articolo 37 quinques della Legge Merloni la società aggiuducataria della concessione ha costituito (primi di settembre del 2006) la società di progetto destinata alla
realizzazione ed alla gestione dell’opera (la nostra richiedente) 5) solo in data successiva a quella di chiusura del bando la nostra richiedente ha stipulato con il Comune la concessione il cui oggetto è la progettazione definitiva ed esecutiva della centrale eolica, l’esecuzione dei lavori, la gestione funzionale ed economica dell’opera ed il finanziamento economico dell’intervento, diventando così “la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione od autorizzazione”, come recita l'articolo 37-quinquies della legge 109/1994 La società richiedente, dunque, sostiene che a seguito della stipula di tale concessione essa è subentrata, con effetto retroattivo, in tutti i rapporti originatisi in capo al Comune promotore del progetto, compresa la disponibilità del terreno oggetto dell'insediamento, senza necessità di ulteriori atti
.
R. Il punto 1.1 della Circolare Ministeriale n° 980902 del 23.03.2006 prevede che, per eneficiare delle agevolazioni della L. 488/92, il soggetto richiedente debba comprovare la piena disponibilità del suolo entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di gevolazioni. Nel caso in questione la prova della disponibilità può essere data solo dall’atto di oncessione stipulato con il Comune (stipula che è però successiva alla data ultima valida per la resentazione delle domande). La domanda, pertanto, non può essere ammessa alle agevolazioni



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