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Quesiti Legge 488
Riduzione del contributo in conto capitale
Quesiti Legge 488 - Seduta 44 - 13 novembre 2006
Lunedì 19 Novembre 2007 14:11
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D. (Italease) La normativa (punto 6.2 della Circolare MAP n. 980902 del 23/03/2006) dispone che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in presenza di programmi di investimento misti, si richiede se sia obbligatorio osservare nell’ambito di ciascun sistema di acquisizione la
stessa misura percentuale di incremento, o se viceversa si possano adottare differenti misure percentuali, fermo restando l’obbligo di mantenere nell’ambito di ciascun sistema di acquisizione una misura percentuale di finanziamento che ricada entro i limiti minimi e massimi previsti: Questa banca ritiene percorribile tale seconda ipotesi. Si chiede conferma in merito”.


D. (Unicredit) L’art. 6.2 della Circolare n. 980902 del 23/03/2006 quarto alinea prevede : che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si ricorda che l’importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal predetto incremento, deve essere pari a quello del
finanziamento bancario, ovvero della quota di leasing ad esso equiparata ; in ogni caso l’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non può superare l’importo degli investimenti ammissibili.   Si presentano i seguenti casi: caso 1)
L’ azienda ha presentato un investimento di 1.000k€ e alla luce della dimensione aziendale, dell’ubicazione dell’unità produttiva e della riduzione della richiesta del contributo in conto capitale adoperata, avrebbe potuto richiedere un finanziamento agevolato per un valore che va dal 15% (minimo) al 18% ( massimo).
20 La stessa al momento della presentazione della domanda ha inserito un importo di 150k€ equivalente quindi al minimo 15%. Alla luce dell’attività istruttoria condotta risultano ammissibili alle agevolazioni solo 900 k€ e il finanziamento agevolato si ridurrebbe a 135 k€. ( 15% dell’ammissibile).             
L’azienda asserisce che in ogni caso realizzerà l’intero programma (1.000k€) ed il finanziamento gevolato spettante sarebbe comunque pari di 150 k€ in quanto rappresenta il 16,7% delle spese agevolabili (900 k€.) e quindi nei limiti previsti dalla norma ( alla luce della sua richiesta di contributo in c/capitale) . caso 2) l’ azienda ha presentato stesso investimento di 1.000k€ con modalità mista di acquisizione dei beni diretti e leasing) allegando 3 delibere di società di leasing differenti ognuna per una quota del totale leasing ed una di una banca finanziatrice per la parte diretta. verificandole nel dettaglio appare evidente che in ognuna delle delibere (banca e società di leasing) si richiede una percentuale differente di finanziamento agevolato ( ad es 15%, 16,5% 18%, e 15, %) sempre comunque nei limiti della norma. ’azienda nella predisposizione della scheda tecnica al punto B12 ha indicato nella richiesta dei finanziamenti agevolati degli importi medi (uno per la parte diretta ed uno per la parte leasing) che anno comunque luogo ad una percentuale media unica (16,2%) ancora diversa da quelle previste ai soggetti finanziatori e sempre comunque nei limiti consentiti dalla normativa.
Alla luce della riduzione delle spese ammissibili effettuata in sede istruttoria (900 k€) è parere di questa Banca che il finanziamento agevolato si riduca a 145,8 k€. (16,2% dell’ammissibile) da applicare pro quota a tutti i soggetti finanziatori ( banca e società di leasing)

R. Il punto 6.2 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, prevede che alla minore richiesta del Contributo in conto capitale può corrispondere, a scelta dell’impresa, un incremento del  finanziamento agevolato fino a corrispondenza del minor importo di contributo previsto. Pertanto, enuto conto dell’eventuale riduzione del programma di spesa, i valori di finanziamento agevolato Indicati in relazione a ciascuna delle delibere presentate possono considerarsi ammissibili, ove
siano comunque ricompresi nei limiti previsti dalla normativa, seppure le relative misure ercentuali in rapporto all’investimento complessivo, non corrispondano a quelle originariamente reviste nella domanda.

 
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