La prima tipologia di intervento, prevista dalla normativa del fondo di garanzia - legge 662, è quella della imprese in fase di start-up.
Sono ammesse al Finanziamento, garantito dal fondo di garanzia, le PMI, non iscritte all’albo delle imprese artigiane e non appartenenti ai cosiddetti settori sensibili (es. siderurgia, industria carboniera, industria automobilistica, agricoltura ecc.), come disposto dalla normativa di riferimento.
Per poter accedere a queste operazioni bisogna verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: l’impresa deve essere costituita da non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del fondo; l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del fondo deve essere a fronte di un programma di investimento; le imprese in start-up devono realizzare un apporto di Mezzi propri pari al 25% del totale del programma di investimento che devono realizzare.
Le nuove imprese, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, devono produrre bilanci previsionali almeno triennali.
La tipologia di intervento è connessa unicamente alle operazioni di investimenti fissi, materiali o immateriali, destinati all’avvio dell’attività, ed effettuati sul territorio nazionale. L’importo del Finanziamento, a fronte del quale viene richiesta la garanzia del fondo, deve essere minimo di 10.000,00 e massimo di € 50.000,00. In questo caso, la garanzia è pari all’80% del Finanziamento.
Le banche recepiscono la normativa del fondo di Garanzia per le start up in modo differente, in alcuni casi anche in estensione rispetto ai 50.000 Euro previsti dalla legge 662.


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