Banner

Mondo Imprese

Oggi realizzare i Tuoi progetti di impresa è più facile con il Fondo di Garanzia! Richiedi una valutazione gratuita ai Nostri Esperti.

Mondo Consulenza

Diventa Partner del Fondo di Garanzia. Professionista, Consulente o Società, chiedi informazioni sull'accreditamento

Premier Partner

Parte il nuovo programma Premier Partner. Hai una struttura specializzata nella consulenza finanziaria? Chiedi maggiori informazioni

Agevolazioni finanziarie e legga 488
Tremonti-Ter: una circolare delle Agenzie delle Entrate estende il bonus sulle capitalizzazioni
Agevolazioni - Tremonti Ter
Mercoledì 20 Gennaio 2010 11:02
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Con l’emanazione della circolare 53/E del 21 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha prodotto una serie di interpretazioni necessarie per la corretta applicazione dell’agevolazione indicata nell'articolo 5 comma 3 ter del Dl 78/09, il cosiddetto bonus capitalizzazioni. Ricordiamo che la norma permette di escludere dal reddito il 3% dell’aumento di capitale eseguito dalle società di capitali e di persone, esclusione che può essere sfruttata per cinque periodi d’imposta.

La norma promulgata nell’ agosto 2009 tuttavia è stata spesso oggetto di numerose discussioni riguardanti in particolar modo il perimetro delle operazioni agevolabili, dal momento che il dettato normativo si limita a citare «...gli aumenti di capitale...perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del Codice civile...».

Da una prima interpretazione della suddetta norma porta quindi alla considerazione che sono ammessi gli aumenti di capitale sociale che derivino da conferimenti, cioè da nuovi apporti. In questo senso vanno quindi esclusi tutti gli aumenti di capitale che si traducono in mere conversioni di riserve già esistenti in capitale. Quindi, ad esempio, se sono presenti nel patrimonio netto riserve di utili pregressi e viene deliberato l’aumento di capitale gratuito con conversione di queste riserve a capitale sociale, l'operazione non sarà agevolata perché non presenta alcun nuovo apporto.

La circolare 53/E nel confermare questo assunto distingue quindi  tra aumenti reali (derivanti da nuovi apporti), che sono agevolabili, e aumenti nominali (derivanti da conversione di riserve già esistenti), che non sono agevolabili. Da notare inoltre che un passaggio importante della circolare riguarda le società neocostituite, per le quali ci si chiedeva se il capitale di costituzione potesse intendersi quale "aumento di capitale" agevolabile se l'operazione viene perfezionata tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. In effetti, la citazione degli articoli 2342 e 2464 del Codice civile portava a questa conclusione, poiché se si fosse voluto circoscrivere le operazioni rilevanti ai puri aumenti di capitale le norme da citare sarebbero state, invece, gli articoli 2438 e 2481.

La circolare 53/E, pertanto, ammette che anche il capitale di costituzione rileva quale operazione che produce il bonus fiscale, salvo poi valutare l'importo effettivamente computabile sulla base di quanto affermato in materia di effettivo versamento.

Un’apertura certamente non scontata è quella inoltre riguardante i versamenti dei soci. Secondo un’interpretazione letterale del provvedimento, sembrava che fossero escluse dall'agevolazione le operazioni di incremento del patrimonio netto che non si traducessero in aumento di capitale sociale. Al contrario, la circolare 53/E ammette tra le operazioni agevolabili anche i versamenti a fondo perduto e le rinunce ai crediti eseguite dai soci.

Sul punto, però, bisogna essere precisi !!!: deve trattarsi di versamenti nella cui delibera sia ben chiara la natura di operazioni che non prevedono alcuna restituzione. Ad esempio, i versamenti a fondo perduto si distinguono in versamenti in conto capitale e versamenti in conto futuro aumento di capitale: entrambe le fattispecie (pur diverse tra loro) unitamente alle rinunce dei crediti eseguite dai soci rientrano tra le operazioni agevolabili, salvo verificare che siano “perfezionate” entro il 5 febbraio 2010. Nella circolare 53/E c’è poi un'altra interpretazione favorevole al contribuente con riferimento ai versamenti eseguiti in conto sovrapprezzo quote o azioni.

In molti aumenti di capitale, specie se derivanti da conferimenti, l’equilibrio economico sostanziale tra le partecipazioni dei vecchi soci e quelle dei nuovi soci è assicurato imputando una parte dell’aumento assegnato al nuovo socio alla riserva da sovrapprezzo. Questa allocazione nulla toglie al fatto che si sia di fronte ad un nuovo apporto che va considerato nella sua unitarietà cioè sommatoria tra aumento di capitale sociale vero e proprio e parte destinata al sovrapprezzo. In conclusione, l’ammontare fruibile per l’agevolazione fiscale è sempre il nuovo sostanziale apporto, senza distinguere tra quello allocato interamente al capitale sociale o in qualche altra posta del patrimonio netto.

 
Discuti questa news nel forum. (0 posts)