Il Fondo di Garanzia per le Pmi settore autotrasporto: numerose le richieste
La novità introdotta dal Comitato di gestione del Fondo e comunicata attraverso la circolare del Gestore MCC 565 che ha esteso i benefici del Fondo di Garanzia L.662/96 anche alle Pmi di autotrasporto di merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione Istat 1991) sembra avere i suoi primi effetti.
Questo provvedimento che ha stanziato 50 milioni di euro al fine di fronteggiare la grave crisi del settore e di consentire il mantenimento dei suoi livelli di competitività ha visto infatti crescere in modo rilevante la richiesta di accesso al Fondo. Ricordiamo che per il settore dell’autotrasporto non sono previste particolari modalità applicative rimanendo dunque valide le disposizioni operative generali del Fondo di Garanzia con l’importante eccezione dell’importo agevolabile che viene ridotto a 750 mila euro (rispetto al plafond massimo di 1,5 milioni previsto per gli altri settori).
Due ulteriori limitazioni derivano invece dall’applicazione della normativa comunitaria relativa al cosiddetto “de minimis” (Regolamento CE 1998/2006). In primo luogo l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. In secondo luogo il citato Regolamento europeo non si applica “agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada”. Pertanto, non potranno essere ammesse all’intervento del Fondo operazioni di garanzia per finanziamenti concessi a PMI a fronte di investimenti riguardanti autoveicoli.
Cerchiamo di fare chiarezza.
La regola “de minimis” implica un limite massimo di aiuti concedibili a una singola impresa nell’arco di tre anni, pari appunto a 200 mila euro per le imprese di altri settori (eccezion fatta per quelle agricole) mentre nella disposizione operativa del Fondo di Garanzia questo limite massimo è ridotto a 100.000 Euro per le imprese operanti nel settore autotrasporti di merci c/terzi.
Secondo le regole oggi in vigore tutte le operazioni garantite dal Fondo sono accolte nei limiti previsti dal “de minimis” che era originariamente applicato soltanto alle “Altre operazioni” (consolidamento, finanziamenti a breve ecc.). Ma questo stato di cose è provvisorio in quanto sarà superato con l’approvazione da parte della Commissione Europea dei nuovi criteri per il calcolo dell’ESL relativo agli interventi sotto forma di garanzia, in via di elaborazione da parte delle amministrazioni centrali italiane. Ciò fatto le disposizioni operative del Fondo di Garanzia non saranno più sottoposte al regime “de minimis”, fatta eccezione per le già richiamate “Altre operazioni”.



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